Impugnazioni: la conversione in legge del decreto PA conferma la proroga della disciplina emergenziale
24 Agosto 2023
L'art. 17 d.l. n. 75/2023, come modificato dalla l. di conv. n. 112/2023, sostituisce il comma 2 dell'art. 94 d.lgs. n. 150/2022, che, a seguito delle modifiche, risulta del seguente tenore: « ((2. Per le impugnazioni)) proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo ».
Di fatto, per le impugnazioni proposte entro il 15 gennaio 2024 continuerà a trovare applicazione la disciplina COVID-19. Si assiste così ad un ulteriore slittamento della definitiva entrata in vigore della Riforma Cartabia che, in concreto, sarà operativa solo nel 2024 inoltrato, una volta esaurite le udienze celebrate con la precedente modalità. |