Il creditore di una società può opporsi al concordato di gruppo

La Redazione
28 Agosto 2023

Con una pronuncia dell'aprile di quest'anno, il Tribunale bergamasco ha sancito un importante principio in tema di opposizione alla domanda di omologazione del concordato semplificato di gruppo ex art. 284 CCII, ritenendo non preclusa la facoltà di opposizione del creditore “esclusivo” di una delle società.

Secondo il Tribunale di Bergamo, alla domanda di concordato semplificato di gruppo può opporsi anche il creditore di una sola delle società partecipanti. Se, infatti, si attribuisse tale diritto solo a coloro che vantano crediti nei confronti di tutte le società del gruppo, ciò comporterebbe una immotivata preclusione nei confronti dei creditori di una sola di esse.

La decisione è stata resa lo scorso aprile nell'ambito di un procedimento – iniziato nel dicembre 2022 – per l'ammissione al concordato semplificato di gruppo intrapreso da tre società, ai sensi degli artt. 25, ult. comma, 25-sexies e 284 CCII, in seguito alla conclusione infruttuosa della procedura di composizione negoziata della crisi. Eccepivano le proponenti che l'opposizione fosse improcedibile proprio in ragione del fatto che il creditore opponente vantasse un credito nei confronti di una sola delle società, e non di ciascuna di esse.

Il Collegio – ritenuta sussistente la qualifica di imprenditore in capo alle società proponenti, il presupposto oggettivo dello stato di crisi e la competenza territoriale del Tribunale di Bergamo; rilevata altresì l'integrità del contraddittorio come anche la tempestività della domanda, insieme alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda collegate alla relazione dell'esperto ex art. 25-sexies, comma 1, CCII; ritenuta infine la proposta concordataria rispettosa dalle cause legittime di prelazione, fattibile e non pregiudizievole per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque idonea ad assicurare un'utilità a ciascun creditore – risolveva in via preliminare l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.

Il Tribunale, in particolare, rigettava l'eccezione dando atto che “la presentazione di una domanda di concordato di gruppo ai sensi dell'art. 284 CCII non preclude ai creditori di una sola delle sole società del gruppo di esercitare le facoltà previste dalla legge. Altrimenti opinando, si addiverrebbe alla illegittima conclusione per cui solo i creditori di tutte le società del gruppo avrebbero diritto di opporsi alla domanda di concordato facendo valere ragioni di legittimità o convenienza, facoltà invece immotivatamente preclusa ai creditori di una sola delle società”.

Quanto alle censure avanzate dall'opponente, queste venivano invece ritenute destituite di fondamento da parte del Tribunale che, pertanto, omologava il concordato semplificato proposto dalle società.

Riferimenti giurisprudenziali