L'incremento premiale del quinto si applica anche per il raggruppamento c.d. misto

Redazione Scientifica
30 Agosto 2023

In caso di raggruppamento c.d. misto, l'importo a base di gara deve riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara.

Richiama l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2/2023, ha chiarito che per il raggruppamento c.d. orizzontale, l'incremento premiale del quinto con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo subraggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.

In sostanza, in caso di raggruppamento c.d. misto, l'importo a base di gara deve riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi nei raggruppamenti di tipo misto i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.

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