Illegittimità dell'aggiudicazione per mancanza di specifiche competenze della Commissione di gara: presupposti e onere probatorio
30 Agosto 2023
Il caso. La ricorrente, società capogruppo del RTI secondo classificato nell'ambito di una gara per l'affidamento di servizi di vigilanza e portierato, si doleva dell'assenza, in capo ai commissari, di qualsivoglia esperienza nel settore oggetto dell'appalto, con conseguente illegittimità - per violazione degli artt. 77 e 216, co. 12, d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3 l. n. 241/1990 - della loro nomina e delle valutazioni successivamente rese della Commissione giudicatrice.
La decisione del TAR Lazio. Il TAR Lazio, dopo aver ricordato che, secondo la giurisprudenza, l'eventuale vizio di incompetenza dei membri della Commissione di gara si riflette sull'aggiudicazione solo se l'operatore economico individua un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta, e che la valutazione circa la composizione della Commissione di gara va effettuata complessivamente, analizzando globalmente la preparazione e la competenza dei commissari, ha ritenuto la censura infondata, per un duplice e convergente ordine di motivi.
Da un lato, il Collegio ha valorizzato il carattere specifico e dettagliato delle previsioni della lex specialis, le quali circoscrivevano la discrezionalità della Commissione giudicatrice a una mera attività di verifica di corrispondenza e aderenza delle offerte a quanto richiesto dagli atti di gara, così da rendere tendenzialmente irrilevante l'esperienza specifica dei commissari nel settore della vigilanza. Dall'altro lato, la pronuncia si basa sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, la quale non aveva in alcun modo dimostrato la sussistenza di un legame tra la denunciata incompetenza e gli esiti valutativi in relazione alla propria offerta, con un conseguente pregiudizio derivante dalla valutazione espressa da una Commissione non qualificata. |