La memoria difensiva, nel procedimento di convalida del DASPO, può essere presentata a mezzo PEC?

Redazione scientifica
31 Agosto 2023

La Corte di Cassazione afferma che, nel particolare procedimento di convalida della misura di prevenzione del DASPO, la memoria difensiva può essere presentata a mezzo PEC.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso per cassazione presentato dall'imputato contro l'ordinanza emessa dal Gip di Siracusa con cui era stata disposta nei suoi confronti la misura del DASPO, per un periodo di tre anni, in corrispondenza delle partite della squadra di calcio indicata. L'imputato lamentava la violazione del diritto di difesa, sul rilievo che il giudice non avrebbe esaminato la memoria difensiva presentata a mezzo PEC, avendo anzi affermato espressamente che nessuna memoria era pervenuta, e non avrebbe comunque preso in considerazione, neanche nella sostanza, i rilievi difensivi contenuti in essa.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. In particolare, i giudici hanno preliminarmente evidenziato la necessità che l'adozione della misura dell'obbligo di comparire presso l'ufficio o il comando di polizia territorialmente competente, sia presidiata, sul piano processuale, da quelle stesse garanziepreviste per iprovvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza rientranti nella previsione dell'art. 13 Cost.: garanzie consistenti nel controllo sul provvedimento da parte di un giudice e nel diritto di difesa. In tale contesto, è stata quindi sottolineata la centralità dello strumento della memoria difensiva, che si inserisce in un procedimento di convalida nel cui ambito non è prevista una interlocuzione orale tra il giudice e il soggetto diffidato. Ne consegue la necessità per il giudice di tenere conto della memoria eventualmente presentata, in quanto questa è l'unico mezzo consentito dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa.

Quanto alla forma della presentazione al giudice della memoria difensiva nel procedimento per la convalida del DASPO, i giudici ribadiscono che la memoria difensiva, nello specifico procedimento di convalida della misura di prevenzione del DASPO, può essere presentata a mezzo PEC. Richiamando il precedente relativo a Cass. n. 14832/2017, si è posta in rilievo la particolare formulazione della l. n. 401/1989, art. 6, comma 2-bis, il quale non prescrive espressamente che la facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice competente per la convalida debba essere esercitata mediante deposito nella cancelleria, considerando che tale previsione normativa si giustifica col fatto che l'oggetto del procedimento, attinente alla libertà personale e la particolare natura dello stesso, cartolare ed informale, nonché la fisiologica ristrettezza dei tempi entro cui deve necessariamente concludersi il controllo di legalità di un atto che limita la libertà personale del soggetto, pena l'inefficacia delle relative prescrizioni, giustifica ampiamente l'uso del mezzo telematico.

I principi appena enunciati trovano applicazione nel caso di specie, in cui la memoria difensiva è stata depositata a mezzo posta elettronica certificata, come da attestazioni allegate al ricorso; mentre dal testo dell'ordinanza impugnata risulta erroneamente che nessuna memoria difensiva è pervenuta. Deriva da quanto enunciato l'annullamento dell'ordinanza di convalida, che deve essere disposto senza rinvio (Cass. n. 21788/2011).

In conclusione, merita di essere effettuata una riflessione. Nella sentenza in esame, la Corte, nell'affermare che la memoria difensiva può essere presentata a mezzo PEC, non ha precisato che si tratta di un deposito a mezzo PEC al quale si applica la disciplina emergenziale. Si tratta, infatti, di un deposito telematico che era già ritenuto ammissibile in forza di sentenze della Corte di legittimità prima dell'avvento della disciplina emergenziale. Tale deposito, pertanto, non sembrerebbe presupporre, a pena di inammissibilità, l'uso esclusivo dell'indirizzo PEC di cui al decreto del Ministero della Giustizia.

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