Nel processo amministrativo le notifiche devono essere effettuate al domicilio digitale dell'avvocato?

Redazione scientifica
01 Settembre 2023

Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, ex art. 25, comma 1, c.p.a., la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale o della sezione distaccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del TAR o della sezione distaccata.

La vicenda esaminata riguardava l'appello proposto dal Comune di Tivoli avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato, su ricorso di una società, un permesso di costruire dallo stesso rilasciato.

Per quanto di interesse, con memoria conclusiva, la società eccepiva l'irricevibilità dell'appello per tardività, in quanto notificato solo il 25 gennaio 2018, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 92 c.p.a., essendo intervenuta la notifica della sentenza di primo grado sin dal 27 luglio 2017, presso la segreteria del TAR adito, ove il Comune risultava domiciliato. Il Comune replicava che la notifica eseguita presso la segreteria del TAR sarebbe, in realtà, nulla e come tale inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione in quanto eseguita successivamente all'introduzione del cd. “domicilio digitale”.

Il Collegio ha ritenuto l'appello effettivamente irricevibile. I giudici hanno preliminarmente evidenziato che con la modifica apportata all'art. 125 c.p.c. ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90/2014, convertito dalla l. n. 114/2014, infatti, non sussisterebbe più alcun obbligo, per il difensore di indicare nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC “comunicato al proprio ordine”, trattandosi di dato già risultante dal “ReGindE”, in virtù della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 114/2014. Ciò significa che le notificazioni e le comunicazioni andrebbero, quindi, eseguite al “domicilio digitale” di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, sicché la notifica effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, come nel caso di specie, sarebbe da ritenersi nulla anche laddove il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, l'indirizzo di posta elettronica certificata non risulti accessibile per cause imputabili al destinatario. Tuttavia, tale assunto non è applicabile al caso di specie, in quanto «ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), c.p.a. nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del Tribunale Amministrativo Regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata».

Ne discende, dunque, che la notifica della sentenza del TAR eseguita in data 27 luglio 2017 presso la medesima segreteria non può ritenersi affetta da nullità bensì si è perfezionata correttamente ai fini del decorso del termine breve di impugnazione di 60 giorni che sarebbe venuto a scadere il giorno 25 settembre 2017, ben prima di quello (il 19 gennaio 2018) in cui l'appello è poi stato notificato.