Presentazione telematica dell'offerta: presupposti per l'applicabilità del meccanismo di sospensione e proroga del termine

01 Settembre 2023

Non è consentita l'applicazione del meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione dell'offerta ex art. 79, comma 5 bis, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nei casi in cui ci sia, da un lato, la prova del regolare funzionamento della piattaforma telematica della Stazione appaltante e, dall'altro, la prova della negligenza dell'operatore economico ricorrente il quale non si è attivato tempestivamente al fine di trasmettere la propria offerta.

Il caso. Un consorzio ha partecipato ad una procedura di gara aperta indetta da Consip “per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la realizzazione di insediamenti con soluzioni abitative in emergenza”. Detta procedura è stata suddivisa in 4 lotti e ha previsto l'utilizzo del sistema telematico di negoziazione (in conformità alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 e al d.lgs. n. 82/2005 nonché nel rispetto delle regole del sistema di E-procurement della pubblica amministrazione). Nel Capitolato d'Oneri la centrale di committenza ha inoltre dettagliato le modalità di presentazione telematica dell'offerta da parte dei concorrenti.

In esito alle operazioni di gara, il concorrente è stato escluso in quanto “all'orario di scadenza del termine di presentazione della domanda (ore 16.00 del 26 maggio 2023) non ha completato il caricamento di tutti i documenti richiesti” e ciò nonostante il medesimo avesse avanzato un'istanza di rimessione in termini. L'operatore economico ha quindi proposto ricorso innanzi al Tar Lazio avverso il provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti da Consip sostenendo, in particolare, l'avvenuto malfunzionamento del sistema telematico e la scarsa chiarezza delle prescrizioni contenute nel Capitolato d'Oneri.

La decisione. In via preliminare il TAR ha osservato che il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione telematica dell'offerta di cui all'art. 79, comma 5 bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 può operare soltanto se si verifichi un malfunzionamento della piattaforma digitale imputabile alla stazione appaltante e/o vi sia incertezza assoluta circa la causa del tardivo invio dell'offerta (e cioè se per un malfunzionamento del sistema oppure per negligenza dell'operatore economico).

Viceversa, tale meccanismo non può infatti mai operare in caso di comprovata negligenza dell'operatore economico il quale – benché reso edotto ex ante, grazie a regole chiare e precise contenute nella lex specialis, delle modalità tecniche di presentazione telematica dell'offerta e dell'opportunità di procedere con congruo anticipo – non si è invece attivato per tempo.

Ciò premesso, il Collegio ha rilevato che, nel caso in esame, vi fossero le prove, da un lato, del regolare funzionamento della piattaforma telematica della stazione appaltante e, dall'altro lato, della negligenza del Consorzio ricorrente il quale, per l'appunto, non si era attivato tempestivamente al fine di trasmettere la propria offerta. Di talché non sussiste alcuna delle due fattispecie che, come visto, consentirebbero di applicare il meccanismo di sospensione e proroga del termine di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art. 79, comma 5 bis, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Collegio ha rigettato il ricorso proposto.

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