Osservatorio permanente sui Collegi consultivi tecnici: istituzione e funzionamento

Fabio Francario
04 Settembre 2023

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici la posizione dell'Osservatorio permanente sui Collegi consultivi tecnici è rafforzata; nel contributo si esaminano le principali disposizioni in merito alla sua istituzione e al suo funzionamento.

L'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici è stato formalmente istituito con il D.M. 1° febbraio 2022, emanato in attuazione del comma 8-bis dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020, come modificato e integrato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (conv., con modificazioni, in l. n. 108/2021).

Il citato comma 8-bis ha infatti previsto che con il medesimo decreto di approvazione delle Linee guida redatte previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici provvedesse anche alla istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Osservatorio, deputato a ricevere gli atti di costituzione e le determinazioni assunte dai CCT.

In realtà sono stati poi adottati due distinti decreti ministeriali, il primo dei quali (17 gennaio 2022) ha approvato le Linee guida (1), mentre il secondo (1° febbraio 2022) ha provveduto alla formale istituzione dell'Osservatorio (entrambi pubblicati in G.U. 7 marzo 2022, serie generale n. 55).

Il decreto istitutivo, precisando che ai componenti dell'osservatorio permanente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, ha previsto che l'Osservatorio debba essere composto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dal direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità, da cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati, da tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, e da un consigliere della Corte dei conti e da un avvocato dello Stato.

Differentemente da quanto avviene per la generalità delle altre norme dedicate al CCT recate dall'art. 6 del d.l. n. 76/2020 e dalle Linee guida, quelle sull'Osservatorio non vengono riprese e trasfuse in maniera sistematizzata nel nuovo codice, che lo conferma comunque come organo necessario.

Sotto un certo profilo, nel nuovo codice la posizione dell'Osservatorio esce rafforzata dalla esplicita considerazione dello stesso tra i veri e propri organi costitutivi del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, operata sia dall'art 47 del Codice, sia dall'Allegato I.11. Il primo, dedicato come da rubrica al “Consiglio superiore dei lavori pubblici”, dispone al secondo comma che “Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico”. Il secondo, rubricato “Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici”, dedica all'Osservatorio l'art. 6, il quale riprende integralmente il contenuto del D.M. del 1° febbraio 2022 quanto alla composizione.

Meno chiaro il profilo delle competenze, in quanto, come già osservato, le disposizioni in tema di CCT recate dall'art. 6 del d.l. n. 76/2020, cit. o dalle Linee guida vengono generalmente riprese dalle disposizioni presenti nel corpo del Codice o dei suoi Allegati, eccezion fatta praticamente solo per le disposizioni del Titolo 8, dedicato appunto all'Osservatorio. Il rilievo per cui nessuna norma dell'Allegato I.11 o dell'Allegato V.2, né alcuna altra norma del Codice faccia mai rinvio per relationem al paragrafo 8 delle Linee guida per l'individuazione delle competenze dell'Osservatorio si accompagna anche alla considerazione che l'art. 5 dell'All. V.2 prevede, innovativamente, che «I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici gli atti di costituzione e di scioglimento del Collegio e le principali pronunce assunte dal Collegio», rinunciando ad indicare analiticamente tutte le tipologie di atti da trasmettere, come fatto invece dal Titolo 8 delle Linee guida.

La prima seduta d'insediamento dell'Osservatorio permanente si è tenuta solo nel giugno 2023 e come primo atto sono state adottate disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Osservatorio, nelle quali vengono chiarite le attuali effettive competenze dell'organismo.

Le disposizioni chiariscono che l'Osservatorio redige una relazione annuale sullo stato e sull'andamento dei CCT evidenziando i dati statisticamente più significativi e formulando proposte volte a superare le eventuali criticità emerse e che è escluso dal compito di monitoraggio lo svolgimento di attività ispettiva e/o di vigilanza nei confronti dei CCT medesimi. Quanto ai compiti consultivi, le disposizioni chiariscono che l'Osservatorio può essere chiamato a rendere il proprio parere unicamente se richiesto da amministrazioni pubbliche e se la questione è previamente ritenuta di particolare importanza o d'interesse generale dal Ministro o del Presidente del CSLLP.

Le disposizioni disciplinano infine le modalità della comunicazione dei dati, precisando che i CCT sono tenuti a comunicare all'Osservatorio permanente i verbali o gli atti comunque attestanti la costituzione, la modifica o lo scioglimento del CCT e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale che modifichino termini o condizioni o il corrispettivo originariamente pattuiti nel contratto di appalto.

Nelle more della predisposizione di apposita piattaforma in grado di garantire la piena digitalizzazione del procedimento, le comunicazioni vanno indirizzate a mezzo pec a osservatoriocct@pec.mit.gov.it, utilizzando l'apposita scheda in formato Excel riportata in allegato alle disposizioni pubblicate sul sito del Ministero nella sezione.

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(1) Le linee guida approvate con il D.M. 17 gennaio 2022 dedicano alla disciplina dell'Osservatorio l'intero titolo 8, che si riporta di seguito.

«8.1. Attività dell'Osservatorio

8.1.1. L'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche avvalendosi del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT.

8.1.2. Se l'Osservatorio può effettuare verifiche a campione per rilevare il mancato rispetto del principio di rotazione o degli altri requisiti richiesti per la nomina a membro o presidente del CCT, segnalando la violazione delle presenti Linee guida alla stazione appaltante competente per l'adozione delle conseguenti determinazioni e all'ordine professionale di appartenenza ove le inadempienze siano da ricondurre a condotte dei componenti del CCT.

8.1.3. L'Osservatorio garantisce l'accesso, da parte dei soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e l'accesso civico ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, ai dati in proprio possesso.

8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio

8.2.1. I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

8.2.2. Le informazioni di cui al precedente 8.2.1. sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it Le modalità delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui sarà data comunicazione sul sito del Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

8.2.3. All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.

8.3. Monitoraggio e inadempienza nella trasmissione dei dati

8.3.1. Al fine di esercitare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 6, comma 8-bis , secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'Osservatorio può richiedere alle stazioni appaltanti dati, informazioni e documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT.

8.3.2. La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni di cui ai punti 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.1, costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT».

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