Tribunale Milano: indicazioni operative per la redazione degli atti in materia di famiglia e minori

04 Settembre 2023

La Corte di Appello di Milano, il Tribunale per i minorenni di Milano, il Tribunale di Milano il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio della giustizia civile di Milano, sentono l'esigenza di mantenere vive prassi virtuose per la gestione del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

Viste le novità apportate dalla l. n. 206/2021 e dal d.lgs. n. 149/2022, richiamato il D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011 e successive modifiche nonché le Linee Guida già sottoscritte nel marzo 2019, il presente documento offre, nel rispetto della autonomia e delle professionalità dei soggetti coinvolti, indicazioni operative per la più chiara e completa esposizione delle notizie relative ai minori e al nucleo familiare, nonché per il deposito della documentazione richiesta dalle norme di nuovo conio.

L'obiettivo è quello di permettere la tutela effettiva dei diritti fondamentali delle persone, sia dei figli -minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti - sia delle parti, tutela che presuppone indicazioni chiare e complete sulla vicenda familiare, sui figli, sulle condizioni personali ed economiche delle parti.

Di seguito le Linee Guida condivise.

PRTE PRIMA: PRINCIPI

1. La giustizia consensuale

L'avvocato che assiste le parti ricorda loro la possibilità di avvalersi della mediazione familiare e, per quanto possibile, ricerca soluzioni condivise, privilegiando il ricorso agli strumenti di giustizia consensuale, alternativa o complementare al processo contenzioso, in armonia con la normativa sovranazionale, con quella nazionale e nel rispetto delle regole deontologiche.

2. Lealtà proibità e divieto di espressione sconvenienti e offensive.

La delicatezza delle questioni trattate, che involgono le sfere più intime della persona e il coinvolgimento di minori nelle vicende familiari, impone l'uso di un linguaggio non ostile e rispettoso della dignità delle persone che ben può conciliarsi con l'assolvimento degli obblighi difensivi. La pacatezza dei toni e la compostezza delle espressioni utilizzate - soprattutto in presenza di figli comuni- non impedisce la chiara rappresentazione di eventuali carenze genitoriali e/o di comportamenti in assunto violativi degli obblighi nascenti dal matrimonio. Nelle controversie in materia di persone, minorenni e famiglie gli obblighi imposti dagli artt. 88 e 89 c.p.c. assumono un significato e una portata più pregnanti

3. Il dovere di leale collaborazione.

Tenuto conto degli obblighi previsti dagli artt. 473-bis.12 e 473-bis.18 c.p.c., è auspicabile che i difensori alleghino, agli atti della fase introduttiva del giudizio, un chiaro ed analitico elenco della complessiva situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti, secondo il modello "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473-bis. 18 c.p.c." allegato, da compilare nel rispetto dei principi di verità e trasparenza; tale modello consentirà al giudice di avere informazioni reddituali e patrimoniali necessarie all'adozione di una decisione in linea con le norme di legge, i principi dell'ordinamento e, soprattutto, con la specifica situazione di fatto sottoposta alla sua attenzione.

4. La completezza degli atti e dei documenti.

Il difensore, nel rispetto delle norme deontologiche di riferimento, del dovere di difesa e del dovere di leale collaborazione, fornisce al giudice le informazioni riferitegli dal proprio assistito sulla reale situazione personale ed economica delle parti, sulla vita familiare e sociale dei figli e sui loro bisogni anche materiali; la completa informazione sui fatti oggetto della controversia consente al giudice l'assunzione, in tempi rapidi, dei provvedimenti opportuni. I difensori depositano con gli atti introduttivi, oltre ai documenti ritenuti opportuni, il piano genitoriale, redatto secondo il modello allegato, i provvedimenti, anche provvisori, emessi in altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse a quelle oggetto del giudizio e, ove richiesto dalla legge, la documentazione relativa alle condizioni economiche del proprio assistito.

5. Chiarezza e sinteticità degli atti.

Gli atti sono redatti in maniera chiara e sintetica e devono essere facilmente leggibili; il mancato rispetto del criterio di chiarezza e sinteticità rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'attenzione del giudice.

PARTE SECONDA: LA REDAZIONE DEGLI ATTI

1. Intitolazione degli atti.

Gli atti introduttivi recano nell'intestazione il preciso riferimento alla tipologia di procedimento instaurato, mediante specifici richiami alle norme di legge sia sostanziali sia processuali che lo regolano.

2. Struttura degli atti.

Tutti gli atti del processo civile telematico devono essere depositati in modalità nativo digitale secondo le indicazioni tecniche del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011.

Gli atti di parte sono redatti nel rispetto dei principi di cui ai punti 2 e 5, Parte Prima e di quelli di cui all'art. 46 disp. att. c.p.c., in base a uno schema logico, con suddivisione in distinti paragrafi; ove possibile, l'esposizione dei fatti segue un ordine cronologico.

Un prospetto di sintesi (abstract) è raccomandato per gli atti complessi e svolge la funzione di orientamento e comprensione del testo. L'indice degli argomenti e la numerazione delle pagine sono elementi necessari per una miglior lettura dell'atto.

3. Produzione documentale e collegamenti ipertestuali.

La denominazione degli allegati abbinata alla loro numerazione ne favorisce l'immediato reperimento. Si suggerisce di numerare progressivamente i documenti con formato 001 e ss. (fino a 100 allegati) e 0001 e ss. in caso siano di numero superiore a 100; si suggerisce di evitare di numerare gli allegati in dipendenza dell'atto cui si riferiscono.

E' opportuno che a ogni allegato corrisponda apposito e distinto file, che a sua volta sia nominato con un'indicazione sintetica del suo contenuto (es. 001- certificato contestuale residenza e stato di famiglia).

E' consigliabile che il piano genitoriale, il modello "Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473-bis. 18 c.p.c." e i loro allegati siano numerati in maniera progressiva rispetto agli altri documenti depositati.

I difensori, quanto alla documentazione bancaria e finanziaria, depositano solo i relativi estratti conto e non anche tutti i fogli informativi ad essi solitamente allegati dall'istituto bancario/finanziario.

MODELLI ALLEGATI: In tale prospettiva sono stati predisposti e vengono qui allegati alcuni modelli di atti giudiziari o relativi allegati, quali: 1) ricorso introduttivo del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; 2) comparsa costituzione del curatore speciale del minore 3) modello Informazioni sulle condizioni economiche ex art. 473-bis.18 c.p.c.; 4) modello di piano genitoriale; 5) ricorso di separazione su domanda congiunta; 6) ricorso per divorzio su domanda congiunta; 7) ricorso per l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio su domanda congiunta; 8) ricorso su domanda congiunta di separazione personale e contestuale divorzio. 9) ricorso su domanda congiunta per lo scioglimento dell'unione civile 10) ricorso su domanda congiunta per la modifica di precedenti statuizioni (si allega il link per la consultazione).

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie. Pertanto, si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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