Nullità della clausola compromissoria per il deferimento delle controversie all'arbitrato irrituale

Redazione Scientifica
04 Settembre 2023

È nulla la clausola compromissoria che devolve in violazione dell'art. 12 c.p.a. le eventuali controversie tra le parti all'arbitrato irrituale.

Nell'ambito di una particolare e complessa vicenda procedimentale e processuale, il TAR per la Puglia ha ritenuto manifestamente nulla la clausola compromissoria, contenuta nella convenzione accessoria ad una concessione, poiché affidava la soluzione delle eventuali controversie tra le parti ad un arbitrato irrituale.

L'art. 12 c.p.a., consente, per la soluzione di controversie spettanti al Giudice Amministrativo, solo l'arbitrato rituale, che si conclude con un lodo, equiparabile ad una sentenza.

Il Collegio pone in rilievo che, sulla base del tenore letterale dell'art. 12 citato e del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e ordinaria, la soluzione di una controversia in cui è parte una P.A. non può essere devoluta ad un arbitrato irrituale, stante la sua natura riconducibile ad una determinazione contrattuale.

Ciò perché anche laddove la P.A. operi su un piano negoziale, paritetico, nella dinamica negoziale non c'è equiparazione con la posizione del privato, poiché l'Amministrazione è vincolata nel suo agire al perseguimento di un interesse pubblico, secondo regole e principi, particolarmente di pubblicità e trasparenza.

Pertanto, come affermato dalla giurisprudenza non è ammissibile per una P.A. avvalersi, dell' “arbitrato irrituale o libero”, posto che il componimento della vertenza sarebbe affidato agli arbitri irrituali individuati, secondo una logica negoziale, senza una procedura legalmente determinata e, quindi, senza le garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta e del loro operato, e senza l'applicazione di alcun regime di controlli, pregiudicando l'individuazione di eventuali responsabilità. Inoltre, si consentirebbe a soggetti estranei alla P.A. di ingerirsi nel merito amministrativo, mediante la scelta della soluzione ritenuta più opportuna per la soluzione della controversia.

In ogni caso nel merito della spettanza del potere giurisdizionale nel caso di specie il TAR per la Puglia ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del G.O e ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, disponendo la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

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