Schede PAE: anche se non immediatamente e direttamente applicabili, rilevano se contemplate nel sistema PPTR

Redazione Scientifica
04 Settembre 2023

I vincoli previsti nelle schede PAE non sono direttamente applicabili, ma hanno rilevanza in quanto inclusi e richiamati nel sistema del PPTR.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Ministero della cultura avverso la sentenza del TAR Puglia che ha accolto il ricorso per l'annullamento di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione paesaggistica per realizzare un complesso residenziale, ritenendo, tra l'altro, illegittima e disapplicabile la prescrizione delle schede PAE che dispone l'inedificabilità del sito.

Il primo Giudice ha riconosciuto la natura di regolamento alle schede PAE, ritenute applicabili al caso di specie, e quindi disapplicabili dal Giudice amministrativo, anche se non impugnate.

Le “schede PAE” del Piano paesaggistico territoriale regionale – PPTR sono ivi definite quali “Schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d'uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice”, e descrivono cosa si può fare o non fare nelle aree sottoposte allo specifico vincolo paesaggistico.

Quanto alla natura giuridica delle schede PAE il Collegio non ha condiviso la tesi del primo Giudice.

Al riguardo, il Collegio ha posto in rilievo che le stesse contengono previsioni puntuali per singoli ambiti territoriali, sulla base del PPTR, e, quindi, difettano del carattere di generalità, astrattezza e innovatività dell'ordinamento, proprio delle disposizioni regolamentari.

Ad avviso del Collegio, l'orientamento del primo Giudice comporta due conseguenze non condivisibili.

In primo luogo, il privato interessato sarebbe costretto ad ottenere la disapplicazione giurisdizionale e, perciò, ad attendere un provvedimento di diniego per impugnarlo, poi, con suo aggravio di oneri.

Inoltre, contrariamente all'esigenza della certezza del diritto, il vincolo paesaggistico sarebbe adempiuto o meno sulla base dell'apprezzamento del Giudice che nell'ambito di una controversia dovrebbe decidere se disapplicarlo o meno, con esiti che potrebbero non essere uniformi.

D'altro canto, il Collegio si sofferma sulla portata del vincolo per cui è onerato il terreno nel caso di specie, riconducibile al vincolo generale ex lege, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 42/2004, sui territori costieri e a quello specifico paesaggistico, ai sensi degli artt. 136, comma 1, lett. a), e 157, comma 1, lett.a) d. lgs. n. 42/2004, sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 sono escluse dal vincolo ex lege una serie di aree, tra cui quelle che al 6 settembre 1985 «erano delimitate negli strumenti urbanistici, come zone territoriali omogenee A e B», fermo restando gli specifici vincoli paesaggisticiai sensi dell'art. 157 cit., e,quindi,nel caso del PPTR della Regione Puglia, quelli inclusi nelle schede PAE.

Ciò posto, il Collegio rileva l'impossibilità di applicazione immediata e diretta delle schede PAE.

Sul punto richiama anche la presa d'atto della stessa Regione Puglia che con delibera di Giunta ha riconosciuto l'assenza di unchiaro ed inequivocabile richiamo alla disciplina d'uso contenuta nelle«schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso dei singoli vincoli cosiddette PAE». Infatti, la Regione ha avviato un processo di revisione del PPTR anche per rendere esplicitamente vincolanti le schede PAE, sul presupposto che non lo siano.

Posta questa interpretazione, il Collegio afferma che le esclusioni dal vincolo di inedificabilità disposte dal PPTR, ai sensi dell'art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, ovvero, le zone classificate come omogenee A e B dal 6 settembre 1985, si applicano anche alle schede PAE che non sono direttamente applicabili alle predette aree omogenee.

Perciò le medesime zone omogenee sfuggono alla previsione generale di inedificabilità prevista dalla scheda PAE che le includa. Ciò non significa, consentire un'edificazione indiscriminata, perché trattandosi di aree vincolate è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, e quindi sussiste un'adeguata tutela.

Rientra nei compiti della Regione, nell'esercizio della propria autonomia e delle scelte politiche, decidere se attivare la procedura di revisione del PPTR e decidere se e in che limiti disporre vincoli di inedificabilità più estesi, fermo restando il sindacato giurisdizionale di legittimità sull'atto relativo.

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza impugnata, ma con la diversa motivazione «nel riesaminare l'affare, l'amministrazione dovrà allora tener conto che, così come spiegato, il vincolo che sussiste sul terreno per cui è causa non è di inedificabilità, e rideterminarsi di conseguenza» altrimenti una pronuncia sul punto assumerebbe il contenuto di una pronuncia su un potere ancora da esercitare, in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.

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