Patrocinio a spese dello Stato: l'istanza di ammissione per la fase cautelare dell'appello va proposta al giudice di primo grado
05 Settembre 2023
Il promotore del giudizio di appello cautelare proponeva reclamo avverso il decreto della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato recante la non ammissione del medesimo, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
Il collegio ha chiarito i termini della questione, se l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato concernente il giudizio cautelare di appello vada proposta dinanzi al giudice di primo grado oppure dinanzi al Consiglio di Stato, a seconda che si ritenga di individuare nel primo, piuttosto che nel secondo, il “magistrato competente per il giudizio”, ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.
Sottolineata preliminarmente la strumentalità del giudizio cautelare rispetto al giudizio (ed alla pronuncia) di merito, il collegio ha evidenziato che detta strumentalità caratterizza anche il giudizio cautelare di appello, per cui esso non si atteggia quale grado di giudizio autonomo, ma quale mera prosecuzione della fase cautelare e, quindi, quale segmento di quest'ultima all'interno della cornice processuale rappresentata dal giudizio (di merito) di primo grado.
Per quanto innanzi esposto, è, dunque, affermato che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche relativamente al giudizio cautelare di appello, deve essere proposta dinanzi al giudice di primo grado, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, “magistrato competente per il giudizio” tenuto a pronunciarsi sulla stessa, ai sensi dell'art. 126, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. Potrebbe interessarti |