"Riformare correggendo". Novità e implicazioni del nuovo Decreto correttivo alla Riforma dello sport

05 Settembre 2023

Il 4 settembre è entrato in vigore il Decreto correttivo bis (D.lgs. 29 agosto 2023, n. 120) alla Riforma dello sport, che ha recepito diverse proposte e richieste avanzate dal mondo dello sport – incluse federazioni e leghe - per ottenere chiarimenti, specifiche e delucidazioni in merito all'applicazione di alcune norme. Nell'articolo si intenderà analizzare esclusivamente le norme volte a incidere sui d.lgs. nn. 36 e 37 del 2021, lasciando a futura trattazione le modifiche ai decreti legislativi nn. 38 e 39 in materia di impianti e organismi sportivi e al d.lgs. 40 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
Il Correttivo-bis alla Riforma dello sport

A meno di un mese dall'entrata in vigore della tanto attesa riforma del lavoro sportivo, prevista dal d.lgs. 36/2021, che insieme ai decreti legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del medesimo anno costituisce la cosiddetta Riforma dello sport (di seguito, la “Riforma”), il legislatore è intervenuto con un (nuovo) correttivo volto a modificare alcune delle norme della Riforma dello sport allo scopo di permearne il contenuto alla luce delle esigenze e delle perplessità che sono emerse facendo seguito alla sua entrata in vigore. La promulgazione del cosiddetto Correttivo-bis in tempi così ristretti è frutto della necessità di consentire alle Federazioni e a tutto il movimento sportivo italiano di potersi adeguare – e riformare – alle nuove disposizioni in tempo per consentire la regolare partenza dei campionati per la nuova stagione sportiva.

Facendo seguito all'approvazione del Governo del 26 luglio, dopo l'approvazione da parte della Camera il 12 luglio e del Senato il 13 luglio, il 4 settembre è entrato in vigore il d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120 (di seguito, il “Correttivo-bis”). Il Correttivo-bis ha recepito diverse proposte e richieste avanzate dal mondo dello sport – incluse federazioni e leghe - per ottenere chiarimenti, specifiche e delucidazioni in merito all'applicazione di alcune norme della Riforma.

Ai fini del presente articolo si intenderà analizzare esclusivamente le norme volte a incidere sui d.lgs. nn. 36 e 37 del 2021, lasciando a futura trattazione le modifiche ai d.lgs. nn. 38, 39 in materia di impianti e organismi sportivi e al d.lgs. n. 40 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

La rilevanza del movimento paralimpico

Il legislatore ha ritenuto opportuno “correggere” il testo della Riforma nelle parti in cui non veniva attribuita la giusta rilevanza al movimento paralimpico. Tale decisione non stupisce se pensiamo ai numeri del fenomeno a livello sia globale che nazionale.

In Italia le persone che soffrono di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere una serie di attività abituali sono stimate in circa 3 milioni, ossia circa il 5% della popolazione. L'attività sportiva si sta diffondendo sempre di più tra chi presenta disabilità, a conferma di quanto sia importante il suo valore sociale e educativo. Non stupisce in tal senso la recente volontà di introdurre l'attività sportiva anche all'interno della nostra Carta costituzionale.

La crescita del movimento è testimoniata anche dai numeri della XVI edizione dei Giochi paralimpici estivi a Tokyo. Giochi a cui hanno partecipato 113 gli atleti azzurri (61 donne e 52 uomini) impegnati in sedici discipline: atletica leggera, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, tennistavolo, sollevamento pesi, taekwondo, tiro a segno, tiro con l'arco, triathlon. Alla cerimonia di apertura hanno assistito 940.000 spettatori con l'8,0% di share televisivo. L'Italia ha chiuso nona nel medagliere con un bilancio molto positivo per il nostro Paese: 69 medaglie, di cui 14 ori, 29 argenti e 26 bronzi. Inoltre, è interessante sottolineare come la realizzazione del Progetto Tokyo 2020-Pechino 2022, programma nato con lo scopo di individuare le strategie ed i mezzi più efficaci per sostenere la preparazione tecnica degli Atleti di élite in vista dei Giochi Paralimpici attraverso interventi integrativi, ha comportato un impegno di spesa complessivo pari a circa € 1.200.000. In particolare, nel corso del 2020 sono stati corrisposti assegni mensili di preparazione a favore degli atleti appartenenti al Club Paralimpico per una spesa annuale pari a € 825.250; indennità di allenamento in favore di società sportive per una spesa complessiva pari a € 288.300 e contributi straordinari per l'acquisto di materiale tecnico assegnati alle federazioni per un importo complessivo pari a € 83.578.

Il legislatore è intervenuto in primo luogo sul contenuto letterale di alcune disposizioni della Riforma. In particolare, su tutti quegli articoli in cui si citano le Federazioni gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni benemerite e le associazioni sportive dilettantistiche, aggiungendo l'inciso “anche paralimpico” allo scopo di evidenziare la rinnovata importanza del mondo paralimpico. Ad esempio, nel d.lgs. n. 36/2021 agli articoli 2 lettera a), 6 comma 3 e 15 commi 1 e 2 con riferimento agli Enti di Promozione Sportiva o all'articolo 14 con riferimento alle Federazioni.

Inoltre, all'articolo 2, alla lettera h), con riferimento alla definizione del Comitato Italiano Paralimpico, le parole “che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili” sono sostituite dalle seguenti “che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità”.

In aggiunta a quanto sopra, il Correttivo-bis ha aggiunto in calce agli articoli 43 e 44 del d.lgs. n. 36/2021 – con riferimento alla sezione paralimpica Fiamme Azzurre e al tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro - il seguente inciso: “Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza”.

Infine, il Correttivo-bis ha introdotto il nuovo articolo 28-bis al citato d.lgs. n. 36/2021 che disciplina il rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici. L'articolo in questione prevede che, a far data dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, che svolgano attività di preparazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della nazionale e ad eventi sportivi internazionali, previa convocazione da parte della federazione di appartenenza, “è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi”.

Inoltre, a tali datori di lavoro, previa richiesta, è rimborsato (nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili) l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato. L'articolo conclude precisando che tali disposizioni non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Le nuove norme sul lavoro sportivo

Come i precedenti “correttivi” anche il Correttivo-bis è intervenuto sulla definizione di “lavoratore sportivo” e sulle norme che regolano il lavoro subordinato sportivo, il lavoro nel dilettantismo, il “volontariato sportivo” e la formazione dei giovani atleti, ossia l'apprendistato professionalizzante. Il Correttivo-bis è dunque intervenuto sugli articoli 25, 26, 28 e 30 del Decreto – come già modificati dal d.lgs. n. 163/2022 (il precedente correttivo). Inoltre, il Correttivo-bis ha provveduto a introdurre una nuova figura “ibrida” di lavoratore sportivo, quella del lavoratore sportivo occasionale.

In primo luogo, il Correttivo-bis è intervenuto sull'articolo principe della Riforma, ossia il pluri-emendato e discusso articolo 25, rubricato “Lavoratore sportivo”, in vigore dal 1° luglio 2023.

La norma al primo comma prevede che “è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato […] che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Il Correttivo-bis incide direttamente sul primo periodo precisando che il corrispettivo deve essere “a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.

Inoltre, il Correttivo-bis interviene significativamente anche sul secondo periodo, sostituendo l'inciso “sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti” con “sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale” e aggiungendo la seguente frase conclusiva: “Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.

Tale formula elimina qualsiasi dubbio circa la presunta compatibilità dello svolgimento di attività di lavoro sportivo con l'esercizio di altra attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione in un albo o elenco.

In aggiunta a quanto sopra, il Correttivo-bis interviene ancora sull'articolo 25 prevedendo un nuovo comma 1-ter che, recependo i diversi interrogativi che gli studiosi della materia si erano posti sul punto, chiarisce cosa si intendesse nella Riforma con “le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva”.

In particolare, il nuovo comma 1-ter dispone che tali mansioni, oltre a quelli rientranti nel primo periodo del comma 1, sono inserite in un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo sport. La norma precisa che “detto elenco include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente”.

Di particolare rilievo è poi l'aggiunta, sempre con riferimento all'articolo 25, del nuovo comma 3-bis che apre alla nuova figura del prestatore di lavoro occasionale nello sport. Infatti, il Correttivo-bis prevede che, al ricorrerne dei presupposti, le associazioni e società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite e gli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. Il ricorso a tali prestazioni è dunque ammesso nei limiti del rispetto delle norme ordinarie – ossia la legge n. 96/2017.

È interessante notare come anche questa integrazione normativa, così come quella relativa al comma 1-ter, nasca come risposta alle difficoltà segnalate dagli addetti ai lavori del settore sport nelle more dell'entrata in vigore della Riforma con riferimento alla nuova disciplina del volontario sportivo e alla necessità di poter ricorrere a forme di lavoro più flessibili, soprattutto nel dilettantismo. Infatti, il contratto di lavoro occasionale è quel contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie che danno luogo, nel corso di un anno civile, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo limitato dalla legge. Giova peraltro sottolineare come tale istituto fosse già previsto nell'originaria versione del d.lgs. n. 36/2021, salvo poi essere soppresso per effetto del precedente correttivo.

La norma prevede poi alcune modifiche – che non sono oggetto della presente disamina - al comma 6 dell'articolo 25 del d.lgs. n. 36/2021 sui lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e al comma 6-bis del medesimo articolo in materia di direttori di gara. Sempre con riferimento a tale figura il Correttivo-bis ha introdotto il nuovo comma 6-ter precisando alcuni adempimenti relativi alle necessarie comunicazioni al centro per l'impiego.

Si rende invece opportuno soffermarsi sulle modifiche all'articolo 28 del d.lgs. n. 36/2021, sul rapporto di lavoro nell'area del dilettantismo. Tale norma prevede, nell'area del dilettantismo, una presunzione di autonomia, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, al ricorrere di un requisito di durata delle prestazioni non superiore alle 18 ore settimanali e fintantoché le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico sportivo. Il Correttivo-bis interviene sul requisito di durata elevando il limite a 24 ore.

Inoltre, con riferimento alle comunicazioni i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo al Registro delle attività sportive dilettantistiche il Correttivo-bis sopprime l'ultimo periodo del comma 3 che sanciva che “non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali”.

Il Correttivo-bis interviene poi sul comma 5 del medesimo articolo disponendo che “in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre”.

Il Correttivo-bis prevede poi alcune precisazioni relative ai rimborsi spese per le prestazioni dei volontari di cui all'articolo 29 del d.lgs. n. 36/2021. In particolare, il legislatore modifica l'ultimo periodo del comma 2, prevedendo che “le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”. Al medesimo comma si precisa poi che tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Con riferimento poi all'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 36/2021, il Correttivo- bis aggiunge un nuovo comma 1-bis che prevede un limite di età di 14 anni per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Infine, giova menzionare l'instaurazione, con l'introduzione dell'articolo 50-bis al d.lgs. n. 36/2021, dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo e di monitorare l'entrata in vigore della Riforma.

L'Osservatorio sarà istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo sport, entro il 31 dicembre 2023 e avrà il compito di promuovere iniziative per la migliore conoscenza e applicazione delle norme del d.lgs. n. 36/2023, monitorarne la corretta applicazione ed esaminare le problematiche connesse alla sua entrata in vigore facendosi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative. Inoltre, l'Osservatorio sarà tenuto a pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.

Il Correttivo-bis precisa, tuttavia, che al funzionamento dell'Osservatorio “si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” e che “ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati”.

La conformità degli statuti e la destinazione d'uso dei locali del dilettantismo

Il Correttivo-bis aggiunge all'articolo 7 del d.lgs. n. 36/2021 un comma 1-quater che impone alle associazioni e le società sportive dilettantistiche di uniformare i propri statuti alle disposizioni del Capo I dello stesso Decreto entro il 31 dicembre 2023, sottolineando che la mancata conformità dello statuto alle novità introdotte rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per chi già iscritto, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

Il Correttivo-bis è poi intervenuto su un tema a lungo dibattuto, ossia quello della destinazione d'uso delle sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Infatti, prima dell'entrata in vigore del d.lgs n. 117/2017 (cosiddetto “Codice del Terzo Settore”) la legge n. 383/2000 disciplinava le associazioni di promozione sociale e consentiva ad esse una deroga sulla destinazione d'uso degli immobili. In particolare, tale deroga era il frutto del combinato disposto degli articoli 32, comma 4 (“Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con

tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”) e 7, comma 3 (L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4).

Sulla scorta di tale previsione normativa, molte associazioni sportive effettuavano le loro attività in locali privi di destinazione d'uso commerciale. La questione è stata peraltro oggetto di diversi interventi ministeriali volti a sancire il principio secondo cui l'intrinseca meritevolezza delle finalità perseguite dalle associazioni di promozione sociale giustificherebbe le facilitazioni sul piano amministrativo, con specifico riguardo agli aspetti urbanistici, proprio allo scopo di agevolare l'individuazione delle sedi e dei locali dove svolgere le attività istituzionali.

Il Codice del Terzo Settore è poi intervenuto riprendendo, all'articolo 71, il contenuto dell'articolo 32, comma 4, senza però includere alcun riferimento che consentisse alle associazioni sportive dilettantistiche di continuare ad usufruire dell'agevolazione sulla destinazione d'uso.

In particolare, la lacuna normativa di cui sopra comportava per le associazioni e società sportive dilettantistiche di dover scegliere se iscriversi al Registro CONI o al RUNTS, perdendo in tale ultimo caso tutte le agevolazioni afferenti il mondo sportivo dilettantistico.

Ebbene, il Correttivo-bis è intervenuto a colmare tale lacuna, prevedendo l'introduzione nel d.lgs. 36/2021 di un nuovo articolo 7-bis, che dispone che “Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

Tale norma legittimerà nuovamente le associazioni e società sportive dilettantistiche a usufruire dell'agevolazione relativa alla destinazione d'uso, eliminando definitivamente il dubbio interpretativo circa l'applicabilità o meno dell'agevolazione alle associazioni sportive dilettantistiche a fronte di una (presunta) applicabilità alle sole associazioni di promozione sociale.

La nuova disciplina dell'agente sportivo

Con la Riforma, e in particolare con il d.lgs. n. 37/2021 (di seguito, il “Decreto Agenti”), il legislatore è intervenuto a normare direttamente la figura, i doveri e gli adempimenti dell'agente sportivo. L'Italia è l'unico paese insieme alla Francia dove la disciplina degli agenti è direttamente regolata dal legislatore nazionale e tale disciplina si interseca con le FIFA Football Agent Regulations – le cui previsioni sui comportamenti e i doveri dell'agente nei confronti dei loro assistiti entreranno in vigore il 1˚ottobre 2023.

Già il Decreto Agenti aveva introdotto una rilevantissima novità per l'ordinamento sportivo e per la disciplina degli agenti sportivi in Italia. In particolare, come detto, al punto 2 che precede, dal 1˚luglio 2023 si è assistito all'introduzione della nuova figura del lavoratore sportivo. Il Decreto Agenti recepisce tale nuova definizione all'articolo 2 (rubricato “Definizioni”) e precisa che “Il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età”. In altri termini, il Decreto Agenti ha di fatto esteso l'ambito di operatività della prestazione degli agenti sportivi anche ai settori sportivi dilettantistici, superando il precedente vincolo di operatività limitato al mondo del professionismo.

È interessante notare come tale disposizione attribuisca agli agenti sportivi italiani la possibilità di prestare i propri servizi a molti più soggetti rispetto a quelli previsti dalle FIFA Football Agent Regulations. Infatti, secondo tale regolamento, i “clienti” degli agenti sono solamente “federazioni affiliate, club, giocatori, allenatori o leghe”. Come si vede, nulla è specificato per quanto riguarda, ad esempio, i direttori sportivi o le altre figure che invece sono ricomprese nella Riforma.

In aggiunta a quanto sopra, anche il Correttivo-bis è intervenuto su tale nuova disciplina prevedendo che all'articolo 5, comma 3, del Decreto Agenti - che dispone che “Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti” - vada aggiunto il seguente periodo: “In tal caso, una delle due parti assistite dall'agente sportivo è il lavoratore sportivo. L'agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società sportiva cessionaria e la società sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la società sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso”.

L'effetto di tale precisazione è quello di specificare che, anche nel caso in cui l'agente assista due soggetti, uno dei due deve necessariamente essere il lavoratore sportivo. Lavoratore che, come detto, comprende oggi una platea di soggetti molto più ampia rispetto al pre-1˚ luglio 2023.

Inoltre, il Correttivo-bis interviene anche sull'articolo 10 del Decreto Agenti (rubricato “Tutela dei Minori”) confermando la parte della norma che prevede che nessun pagamento, utilità o beneficio sia dovuto all'agente sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore ma sostituendo la possibilità che l'agente sia remunerato dalla società o associazione sportiva contraente con la possibilità che l'agente sia remunerato “da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo”. Il Correttivo-bis precisa, inoltre, che “Tale remunerazione, unitamente a quelle del comma 4 dell'articolo 8, sono oggetto di monitoraggio sulla base dei decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport”.

Dalla lettura della norma sembrerebbe che il legislatore abbia voluto impedire alle società di remunerare le prestazioni degli agenti in relazione all'attività svolta in favore di un lavoratore minore, consentendo tuttavia la remunerazione da parte dei genitori o dall'esercente la tutela o curatela legale. Tale nuova disposizione appare censurabile quantomeno nella parte in cui non considera che, nella prassi, l'attività dell'agente è spesso remunerata proprio dai club e non dai genitori. Peraltro, tale disposizione comporterebbe da un alto il rischio di aumentare la leva degli agenti nei confronti delle famiglie dei giovani atleti e dall'altro il paradosso di consentire ai club di continuare a beneficiare dei vantaggi economici connessi ai premi legati alla crescita del giovane atleta a fronte di una eliminazione dei costi di agenzia, ora in capo ai genitori.

Conclusioni

A valle di tutte le modifiche sopra menzionate, sarà cruciale analizzare come in concreto le società che operano all'interno – o attorno – al mondo dello sport intenderanno dare applicazioni al frastagliato impianto normativo che si è venuto a definire per effetto di un excursus normativo cominciato nel lontano febbraio 2021 e che oggi, a due mesi dall'entrata in vigore delle tanto attese norme sul lavoro sportivo, appare ancora instabile e di incerta applicazione.

Certamente le federazioni e gli altri enti di governo del settore sport saranno chiamati a svolgere un ruolo di fondamentale importanza per fornire linee guida e chiarimenti in merito alle disposizioni normative oggetto della Riforma e dei suoi correttivi.

Riferimenti normativi