La nuova banca dati delle aste giudiziarie

Paolo Cagliari
06 Settembre 2023

In attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, il Ministero della Giustizia ha emanato il regolamento relativo alla nuova banca dati aste giudiziarie, che raccoglierà le informazioni inerenti alle vendite forzate disposte sia nell'ambito delle espropriazioni mobiliari e immobiliari, sia in ambito concorsuale.
Premessa

La digitalizzazione della giustizia rappresenta uno degli obiettivi che lo Stato italiano si è impegnato a perseguire con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in funzione dell'implementazione e del miglioramento del sistema giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la durata dei processi.

Il potenziamento delle infrastrutture digitali, con la revisione e la diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti, è una delle modalità attraverso le quali si mira a conseguire l'efficientamento della giustizia (non solo civile) nel suo complesso.

Il processo esecutivo non fa eccezione, anche se – a onor del vero – si tratta di uno dei settori nei quali la digitalizzazione ha avuto ingresso per prima: basti pensare, tra l'altro, al fatto che i processi di espropriazione forzata debbono essere iscritti a ruolo esclusivamente in modalità telematica a fare data dal 2015, che la pubblicazione degli avvisi di vendita avviene tramite l'infrastruttura tecnologica denominata Portale delle Vendite Pubbliche (istituita dal d.l. n. 83/2015, convertito, con modificazioni, in l. n. 132/2015 e gestita dal Ministero della Giustizia), che le aste in presenza e le offerte d'acquisto cartacee (o analogiche) sono state affiancate (se non, in diversi fori, soppiantate) dalle aste e dalle offerte telematiche (la cui disciplina di riferimento è contenuta nel d.m. 26 febbraio 2015, n. 32).

In particolare, con l'istituzione del menzionato Portale delle Vendite Pubbliche (attraverso cui si è inteso superare il metodo tradizionale di diffusione delle notizie riguardanti le aste giudiziarie, imperniato sulla carta stampata e sui quotidiani di diffusione locale e nazionale), si è creato un unico ambiente diretto a ospitare la pubblicazione di tutti gli avvisi relativi alle vendite di beni collegati a procedure esecutive e concorsuali sull'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di costituire il principale punto di riferimento per chi intende partecipare a una vendita giudiziaria e per tutto ciò che concerne la gestione telematica della stessa; in quest'ottica, l'obbligatorio inserimento degli avvisi di vendita e degli altri atti e documenti che consentono di identificare le caratteristiche essenziali del bene oggetto di vendita forzata, nonché di conoscere le condizioni e i requisiti per partecipare all'esperimento di vendita, consente a chiunque di avere accesso, tramite un semplice collegamento telematico, a tutte le informazioni utili per valutare se vi può essere interesse alla presentazione di un'offerta d'acquisto e, nel contempo, di raccogliere una considerevole mole di dati utili per elaborare statistiche e pianificare azioni di politica giudiziaria dirette all'efficientamento del sistema, stante l'acquisita consapevolezza circa la centralità della giurisdizione esecutiva quale strumento essenziale e imprescindibile per l'effettiva tutela dei diritti.

Il quadro di riferimento

In questo processo di sempre maggiore diffusione dello strumento informatico per la gestione del processo esecutivo e dei vari momenti nei quali lo stesso si articola, si inscrive la previsione contenuta nell'art. 26, comma 6, d.lgs. n. 149/2022, che, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 12, lett. q), l. n. 206/2021, ha disposto l'istituzione, presso il Ministero della Giustizia, della banca dati per le aste giudiziarie, contenente i dati più significativi relativi alle vendite giudiziarie, onde consentire agli utenti abilitati di disporne, in un'ottica di trasparenza e di comoda fruibilità, all'autorità giudiziaria di ottenere le informazioni ritenute necessarie e alle autorità centrali di comparare l'andamento complessivo di un settore nevralgico per l'economia e per la tutela del credito, allo scopo di adottare consapevoli scelte di politica legislativa ed economica.

La creazione della banca dati si colloca in un momento di grande fermento tecnologico: non solo, infatti, si assiste alla prepotente diffusione dell'intelligenza artificiale quale nuovo strumento di ausilio e di supporto – se non addirittura, in prospettiva, di sostituzione – dei protagonisti del processo, ma, con l'intento di rendere sempre più capillare l'applicazione dell'informatica nell'ambito del processo esecutivo, si è recentemente provveduto a dotare gli ufficiali giudiziari degli strumenti necessari per l'accesso alle banche dati pubbliche ai fini dell'espletamento delle indagini previste dall'art. 492-bis c.p.c.

Alla stipula di una convenzione volta a regolare l'accesso, da parte degli ufficiali giudiziari, alle informazioni contenute nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, ha fatto seguito il comunicato con cui il Ministero della Giustizia ha reso noto che, a partire dal 22 agosto 2023, è finalmente attivo con valore e legale e disponibile per tutti gli U.N.E.P. il servizio di accesso diretto alle banche dati contenenti le dichiarazioni dei redditi e la certificazione unica, gli atti del registro e l'archivio dei rapporti finanziari, con la conseguenza che non saranno più evase le richieste dei dati provenienti direttamente dai creditori e dai rispettivi difensori ai sensi dell'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.

L'istituzione della banca dati relativa alle aste giudiziarie

Il d.m. 11 luglio 2023, n. 99, rappresenta un altro tassello diretto a comporre il quadro di un processo esecutivo sempre più tecnologico.

Il decreto istituisce la banca dati relativa alle aste giudiziarie, demandando a un successivo provvedimento del responsabile dei sistemi informativi e automatizzati – da emanarsi entro nove mesi, dopo avere acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali – l'adozione delle specifiche tecniche relative all'inserimento dei dati e all'individuazione dei tempi di conservazione degli stessi, nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati.

Sebbene, dunque, la piena ed effettiva operatività della banca dati non sia immediata, occorrendo attendere l'emanazione di un ulteriore provvedimento attuativo, già da ora possono individuarsi, perlomeno a grandi linee, le modalità di funzionamento.

In primo luogo, la banca dati sarà accentrata presso il Ministero della Giustizia, da cui sarà tenuta in forma automatizzata nel rispetto dei criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte (art. 2); la vigilanza sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa, invece, sarà esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati, che conserverà le informazioni relative agli accessi e alle operazioni svolte per la durata di cinque anni (art. 5).

Come detto, la banca dati dovrà ospitare le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie, siano esse disposte nell'ambito di un'esecuzione mobiliare, di un'esecuzione immobiliare o di una procedura concorsuale: per questo motivo, è prevista la sua articolazione in sezioni corrispondenti a ciascuno dei tre settori sopra indicati.

In ciascuna di tali sezioni, troveranno spazio e dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente (se persona fisica), ovvero la sua denominazione e il suo codice fiscale (se ente o persona giuridica);

- il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per il versamento della cauzione e del prezzo di aggiudicazione, o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli artt. 169-quater e 173-quinquiesdisp. att. c.p.c. (quando, rispettivamente, il prezzo di acquisto o la cauzione che deve corredare l'offerta siano stati versati con sistemi di pagamento telematici o elettronici);

- la relazione di stima dei beni;

- il nominativo del professionista delegato;

- il prezzo di stima;

- il prezzo base;

- il prezzo di aggiudicazione;

- il compenso liquidato al professionista delegato.

È stato, così, accolto il suggerimento del legislatore delegato, che, nel demandare al Ministero della giustizia l'istituzione della banca dati, aveva sottolineato l'utilità di prevedere l'inserimento, in un apposito campo, del prezzo di stima e del prezzo base; oltre a questo, in realtà, era stata segnalata l'opportunità di dare evidenza anche della data di emanazione dell'ordinanza di vendita e di quella di aggiudicazione, del numero di tentativi di vendita effettuati, dei costi della procedura e del valore complessivo dei crediti azionati, per consentire, attraverso la consultazione della banca dati, la valutazione del tempo intercorrente tra la data di emanazione dell'ordinanza di vendita e la data dell'aggiudicazione, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione del bene, il prezzo base e quello di stima iniziale, la percentuale di soddisfacimento del credito in relazione al prezzo di aggiudicazione, l'incidenza dei costi della procedura sul prezzo di aggiudicazione.

In attesa che venga emanato il provvedimento diretto a definire le concrete modalità di inserimento dei dati, l'art. 3 stabilisce, in linea generale, che gli stessi andranno acquisiti tramite il Portale delle Vendite Pubbliche, mediante procedure automatizzate.

In effetti, con la pubblicazione dell'avviso di vendita e dei documenti allo stesso allegati (ordinanza di vendita e relazione di stima), nel Portale delle Vendite Pubbliche viene – di fatto – importata buona parte dei dati previsti dal comma 3 dell'art. 2, fatta eccezione, da un lato, per quelli relativi all'offerente e ai mezzi di pagamento della cauzione e del prezzo di aggiudicazione (che, ovviamente, non saranno noti fino a quando l'esperimento di vendita non sarà stato effettivamente celebrato e l'aggiudicatario non avrà provveduto al versamento del saldo prezzo) e, dall'altro lato, per quello inerente al compenso liquidato al professionista delegato (per il quale, pertanto, viene stabilito che sarà il cancelliere a doverlo inserire, ai sensi dell'art. 179-quater, comma 2, disp. att. c.p.c.).

Si può, pertanto, immaginare che, in fase di pubblicazione nel Portale delle Vendite Pubbliche, al professionista delegato venga chiesto di indicare, nei campi appositamente creati, i dati che dovranno essere importati nella banca dati relativa alle aste giudiziarie, essendo difficilmente ipotizzabile che un tanto possa avvenire mediante il semplice caricamento dei provvedimenti o dei documenti che li contengono.

In caso di malfunzionamento del sistema o di incompletezza dei dati contenuti nel Portale delle Vendite Pubbliche, all'inserimento dei dati mancanti dovrà provvedere il professionista delegato o, se questi non è stato nominato, dalla cancelleria del tribunale presso cui pende la procedura. La clausola di salvaguardia è diretta ad assicurare in ogni caso l'acquisizione dei dati, anche a fronte di possibili disguidi (in verità, di non infrequente verificazione quando si tratta dei portali ministeriali, che debbono gestire una grande quantità di accessi e un considerevole numero di operazioni).

In virtù di quanto stabilito dall'art. 4, l'accesso alla banca dati relativa alle aste giudiziarie avviene tramite apposita utenza e non è diffuso o generalizzato, bensì limitato, per ragioni di giustizia, ai soggetti abilitati, individuati dal capo dell'ufficio giudiziario tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, nonché, in ogni caso, al giudice dell'esecuzione, al giudice delegato e al presidente del tribunale o a un suo delegato (onde consentire, a termini dell'art. 179-quater disp. att. c.p.c., il controllo sul rispetto del principio di rotazione degli incarichi, volto a garantire l'equa distribuzione delle deleghe tra i professionisti).

In conclusione

Con l'istituzione della banca dati relativa alle aste giudiziarie è stato compiuto un ulteriore passo verso la digitalizzazione della giustizia, considerata indispensabile per conseguire un efficientamento del sistema nel suo complesso.

L'acquisizione delle informazioni che andranno a popolarla consentirà di effettuare un più compiuto monitoraggio delle procedure esecutive e concorsuali e delle vendite giudiziarie che hanno luogo in seno alle stesse, non solo per valutare la funzionalità del sistema, ma anche per introdurre quei correttivi e quegli strumenti indispensabili per renderle sempre più funzionali al raggiungimento degli obiettivi che vi sono ricollegati.

In questo senso, giocherà sicuramente un ruolo di primo piano la categorizzazione dei dati e la loro elaborazione secondo schemi che permettano di darne una lettura articolata e aggregata, visto che solo in questo modo non resteranno semplici numeri, ma diverranno la base da cui estrapolare informazioni significative e concrete.

In particolare, l'elaborazione dei dati (specialmente quelli contenuti nelle perizie di stima e quelli concernenti i valori di aggiudicazione) potrà contribuire a una più certa e affidabile individuazione del giusto prezzo dell'immobile espropriato, che, a un tempo, costituisce forma di garanzia tanto per il debitore esecutato (che ha interesse a un'esdebitazione la più ampia possibile, a fronte della definitiva perdita del bene pignorato), quanto per i creditori partecipanti al processo esecutivo (che possono ragionevolmente individuare le effettive potenzialità di soddisfazione delle pretese azionate). Senza contare che ciò può avere una diretta influenza anche sulla durata della procedura, giacché a una rapida determinazione di un prezzo di vendita palesemente inidoneo ad assicurare una proficua vendita potrà fare seguito l'altrettanto celere adozione di un provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c., evitando l'inutile dispendio di risorse economiche e processuali per dare corso a esperimenti di vendita del tutto superflui.

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