Obbligo del visto: la Commissione non era tenuta a sospenderne l'esenzione per i cittadini statunitensi a causa della mancanza di reciprocità in materia

La Redazione
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07 Settembre 2023

Con la sentenza C-137/21 – tra Parlamento europeo e Commissione UE – la CGUE affronta la questione sull'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi affermando che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità politica per decidere sull'opportunità di sospendere tale esenzione qualora un paese terzo imponga ai cittadini di uno o più Stati membri UE un obbligo di visto. Per la Corte, nel caso di specie, la Commissione non era tenuta a sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi a causa della mancanza di reciprocità in materia.

Il diritto dell'Unione mira a garantire la piena reciprocità in materia di visti. Pertanto, in linea di principio, solo gli Stati terzi che concedono un'esenzione dall'obbligo del visto a tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione possono beneficiare di una siffatta esenzione per i loro cittadini. Tuttavia, qualora uno Stato terzo che beneficia di una siffatta esenzione decida in un determinato momento di imporre ai cittadini di uno o più Stati membri un obbligo di visto, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità per decidere se sia giustificata una sospensione di tale esenzione.

La Commissione non è quindi automaticamente obbligata a sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dello Stato terzo interessato. La Corte respinge pertanto un ricorso per carenza proposto dal Parlamento europeo contro la Commissione. Il Parlamento intendeva far dichiarare che la Commissione avrebbe dovuto sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli Stati Uniti poiché tale paese imponeva ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni l'obbligo di visto.

La questione se i cittadini di un determinato paese terzo necessitino di un visto per attraversare le frontiere esterne di uno Stato membro è disciplinata in modo uniforme a livello dell'Unione. Infatti, il legislatore dell'Unione vale a dire il Parlamento europeo e il Consiglio, ha adottato un regolamento [1] che stabilisce l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini necessitano di un visto e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini ne sono esentati.

Per il caso in cui uno Stato terzo, i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto, decida di imporre un siffatto obbligo ai cittadini di uno o più Stati membri, il regolamento prevede un «meccanismo di reciprocità», articolato in più fasi, che consente risposte solidali a livello dell'Unione. Alcune di tali risposte sono delegate alla Commissione, come la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto.

I cittadini degli Stati Uniti beneficiano di una siffatta esenzione. Tuttavia, poiché tale paese terzo imponeva l'obbligo del visto ai cittadini bulgari, croati, ciprioti e rumeni, il Parlamento ha invitato la Commissione, nell'ottobre 2020, dopo aver presentato una richiesta analoga nel 2017, a sospendere temporaneamente tale esenzione.

Il Parlamento riteneva che, in forza del regolamento, la Commissione fosse obbligata a disporre tale sospensione. La Commissione non ha considerato opportuno sospendere, in tale fase, l'esenzione controversa, in particolare a causa delle conseguenze politiche ed economiche negative che una simile sospensione avrebbe potuto comportare per l'Unione. Ciò ha indotto il Parlamento a proporre un ricorso per carenza contro la Commissione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con la sentenza C-137/21, la Corte, riunita in Grande Sezione, respinge il ricorso del Parlamento.

Infatti, secondo il regolamento, la Commissione non è automaticamente obbligata a sospendere l'esenzione, bensì dispone di un margine di discrezionalità politica al riguardo. A tal proposito, la Commissione deve tenere conto di tre criteri:

  • l'esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l'esenzione dall'obbligo del visto con il paese terzo in questione;

  • gli interventi effettuati dalla stessa presso le autorità del paese terzo di cui trattasi, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell'introduzione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini degli Stati membri;

  • le conseguenze della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri con il paese terzo in questione.

Orbene, la Corte rileva che la Commissione ha preso in considerazione tali tre criteri prima di giungere alla conclusione di non sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto controversa. In particolare, per quanto riguarda le relazioni con gli Stati Uniti, la Commissione ha ritenuto che la sospensione potesse avere conseguenze negative considerevoli in un gran numero di settori e ambiti politici.

La Commissione non ha ecceduto il margine di discrezionalità di cui dispone allorché ha reputato di non essere tenuta a sospendere l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini statunitensi, cosicché non può esserle addebitata alcuna carenza.

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[1] Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2018, L 303, pag. 39).