Sì alla tutela cautelare per chi segnala illeciti nel contesto lavorativo

11 Settembre 2023

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accolto la domanda cautelare di un whistleblower relativo a un complesso contenzioso di diritto del lavoro, avente ad oggetto il licenziamento dello stesso dipendente.

Il Tribunale ha sospeso con specifica ordinanza i provvedimenti datoriali di destituzione e interruzione della retribuzione, ha ordinato l'immediato reintegro in servizio del lavoratore e ha condannato la società datrice di lavoro alla corresponsione delle retribuzioni maturate per tutta la durata della sospensione cautelare e fino alla effettiva riassunzione.

Il provvedimento è di interesse in quanto si tratta di uno dei primi casi in Italia in materia di whistlewblowing e dimostra il grado di attenzione della magistratura sul tema anche alla luce della nuova normativa nazionale (d.lgs. n. 24/2023).

Il dipendente che lavorava presso un'importante azienda pubblica aveva denunciato alcuni colleghi infedeli che avevano progettato un sistema in grado di clonare e vendere biglietti di trasporto. Tale violazione aveva comportato una conseguente «perdita di somme ingentissime» per l'azienda pubblica e per il Comune di Milano.

Il dipendente che svolgeva le funzioni di addetto alla security aziendale aveva presentato «segnalazioni formali agli organi di controllo interno, nonché al sindaco di Milano», già tra novembre 2017 e febbraio 2018, prima che la vicenda diventasse «di pubblico dominio» con l'avvio delle indagini giudiziarie e i primi articoli di stampa. Tali segnalazioni avevano come oggetto sia il comportamento dei dipendenti infedeli e i dirigenti aziendali che venivano accusati di inerzia.

Il dipendente era, perciò, stato licenziato e aveva impugnato il licenziamento: il Tribunale di Milano aveva annullato il licenziamento con ordinanza poi con sentenza resa in sede di opposizione anche dalla Corte di Appello, all'esito del reclamo. La reintegra del lavoratore era avvenuta solo sulla carta in quanto la società aveva riattivato due procedimenti disciplinari contro il segnalante e lo aveva sospeso in via cautelativa.

Il dipendente aveva presentato un primo ricorso cautelare che era stato rigettato ed un successivo ricorso cautelare che, presenta, secondo il giudice, rispetto al precedente, due rilevanti elementi di novità: da un lato, l'entrata in vigore del d.lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dall'altro lato, la conclusione del terzo e quarto procedimento disciplinare con relativa recente destituzione del dipendente, sospensione dal servizio e dalla retribuzione.

Il provvedimento in esame è di interesse in quanto il giudice prende posizione sulla nuova normativa in materia di tutela del whistleblowing e ritiene applicabile la tutela cautelare generale ex art. 700 c.p.c. e non quella speciale ex art. 19, comma 4 d.lgs. 24/2023 a tutte le segnalazioni di whistleblowing presentate anteriormente al 15 luglio 2023.

Il giudice richiama sul punto l'art. 24, primo comma del d.lgs n. 24 del 2023 ad oggetto: “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. in quanto ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Sotto il profilo del fumus boni iuris, il giudice osserva come il primo procedimento disciplinare si fonda su una perizia commissionata dall'azienda che risulta sconfessata dalle risultanze di un'altra controperizia del ricorrente. Il secondo procedimento disciplinare relativo alla mancata disponibilità e restituzione di un hard disk non risulta supportato da evidenze documentali; il giudice ha rappresentato la disponibilità dello stesso hard disk da parte dell'impresa come si evince da un verbale di restituzione di cose sottoposte a sequestro.

Inoltre, ritiene sussistente per il caso in esame anche il profilo del periculum in mora che si presume dalla situazione di evidente difficoltà del lavoratore, il quale abbia un reddito medio, sia coinvolto in una vicenda giudiziaria della durata di cinque anni e mezzo, sia privato del lavoro e della retribuzione per un arco di tempo così protratto e si trovi in una condizione di dissesto economico e di disagio psico-fisico.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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