Osservatorio antimafia - Illegittimità dell'interdittiva antimafia per mancata attivazione del contraddittorio procedimentale

08 Settembre 2023

La mancata attivazione del contraddittorio procedimentale obbligatoriamente prevista dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 vizia l'interdittiva antimafia e ne impone l'annullamento.

Il caso. L'art. 92 co. 2-bis d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che il Prefetto, ravvisati i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, d.lgs. cit., ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l'indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

Tale garanzia partecipativa può essere derogata in presenza di “particolari esigenze di celerità del procedimento”, fermo restando che non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

La sentenza in commento ha evidenziato che la valutazione prefettizia in ordine alle particolari esigenze di celerità del procedimento è sindacabile dal giudice amministrativo, alla stregua degli altri profili di discrezionalità che connotano il procedimento preordinato all'adozione dell'interdittiva antimafia. “L'Amministrazione deve, pertanto, considerare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un'ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rilevabili, posto che prima dell'adozione dell'informazione interdittiva o, in alternativa, di una misura di prevenzione collaborativa, l'instaurazione del contraddittorio è la regola e non più l'eccezione”.

Trattasi di un contraddittorio che non può relegarsi a strumento di mero carattere formale, presentando invece una spiccata valenza sostanziale, in considerazione dell'ampiezza degli apprezzamenti demandati al Prefetto e del collegamento funzionale tra il contraddittorio e le previste misure di “self cleaning” eventualmente accessibili da parte dell'interessato.

In quest'ottica, stante la radicale diversità strutturale e sistematica tra l'art. 92 co. 2-bis d.lgs. n. 159/2011 e l'art. 7 l. n. 241/1990, il Collegio ha escluso qualsiasi rapporto di specialità tra queste due disposizioni nonché qualsiasi ipotesi di illegittimità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies l. n. 241/1990.

“Nelle intenzioni del Legislatore l'interazione dialettica che ne deriva, in una fase prodromica rispetto a quella di adozione dell'interdittiva, è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l'esito esiziale del procedimento, sia per la P.A. la quale, sfruttando l'occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all'emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza”.

In definitiva, rilevata la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, il Collegio ha ritenuto illegittima la motivazione addotta dall'Amministrazione circa le particolari esigenze di celerità del procedimento, ostative al preventivo confronto procedimentale con il destinatario dell'interdittiva, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.