Estinzione anticipata di un finanziamento e tutela del consumatore

La Redazione
18 Settembre 2023

La Corte di Cassazione si è espressa sulla questione dell'estinzione anticipata di un finanziamento e sul diritto dei consumatori ad ottenere la riduzione del costo totale del credito. 

La Corte di Cassazione ha sancito i seguenti principi di diritto:

  1. l'art. 125 TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. 141/2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento;
  2. è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 206/2005.

​In merito al primo principio, ha affermato che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca.

Inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.

In merito al secondo principio, ha affermato che una clausola che escludesse il rimborso dei costi sostenuti consentirebbe all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore. Sarebbe quindi una clausola vessatoria che rientra in quelle previste dall'art. 33 D.Lgs. 206/2005, norma imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore.

Trattandosi di clausola vessatoria e quindi di natura abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la sua nullità.

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