La valutazione “in concreto” del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica
11 Settembre 2023
La questione oggetto del giudizio. La questione trae origine dall'esclusione della società ricorrente da una gara indetta per la locazione di un immobile comunale, per aver questa inserito nell'offerta tecnica – in asserita violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica – la proposta relativa alle modalità temporali di pagamento del canone (elemento che, stando anche a quanto previsto dalla lettera di invito, avrebbe dovuto essere indicato esclusivamente nell'offerta economica, di cui avrebbe costituito uno degli elementi di valutazione).
Con ricorso al T.A.R. Calabria, la società esclusa impugnava il provvedimento di esclusione, l'aggiudicazione a terzi e la lettera di invito.
I giudici di primo grado respingevano il ricorso, sull'assunto che la commistione operata dalla ricorrente fosse tale da poter influenzare la successiva valutazione della commissione giudicatrice, in violazione del richiamato divieto di commistione.
La società soccombente in primo grada proponeva dunque ricorso in appello, reiterando i motivi di censura già dedotti in primo grado e chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Il ragionamento del Collegio. Il Consiglio di Stato, dopo aver affermato la piena applicabilità anche ai contratti pubblici c.d. attivi (come quello del caso di specie) della regola che vieta di anticipare nell'offerta tecnica elementi concernenti l'offerta economica (trattandosi di un principio costituente espressione, a sua volta, del più ampio principio di imparzialità dell'azione amministrativa, in quanto volto ad evitare che la valutazione dell'offerta tecnica sia, consapevolmente o meno, condizionata dalle migliori condizioni economiche offerte dal concorrente valutato), afferma che, nell'applicare tale principio, l'amministrazione giudicatrice è chiamata a verificare in concreto se l'anticipazione di alcuni elementi di natura economica nell'ambito dell'offerta tecnica comporti o meno la possibilità di individuare l'offerta economica complessiva presentata dall'interessato.
Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica – prosegue il Collegio - non va, infatti, inteso in senso assoluto, dovendosi a tal fine fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici, in quanto anticipatori dell'offerta economica.
Conclusioni. Il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito il dovere del giudice amministrativo di procedere di volta in volta a una valutazione concreta circa l'effettiva attitudine degli elementi dell'offerta economica resi anticipatamente noti a condizionare le scelte della commissione di gara, accoglie il ricorso, ritenendo che, nel caso di specie, l'anticipazione effettuata dall'appellante in sede di offerta tecnica non apparisse idonea ad influenzare le scelte e le valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice. |