Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e utilizzo della PEC di una società cancellata dal registro delle imprese

Redazione scientifica
12 Settembre 2023

La Cassazione si pronuncia sulla validità della notifica eseguita all'indirizzo PEC riportato nel registro delle imprese, ma corrispondente a una società che era già stata cancellata da tale registro.

La Corte d'Appello veneziana accoglieva il reclamo proposto dai soci protagonisti della vicenda, rilevando che la notifica dell'istanza di fallimento non era stata neppure tentata nei confronti della società debitrice, ma era avvenuta rispetto ai suddetti soci solamente a udienza già celebrata, violando, così, il principio del contraddittorio.

L'AdE ricorre, quindi, in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l'errore da parte della Corte territoriale, la quale ha ritenuto che la cit. notifica non fosse stata effettuata alla società debitrice senza preoccuparsi di acquisire la prova dell'attività compiuta dalla cancelleria, la quale, a sua volta, aveva provveduto a eseguire la notifica all'indirizzo PEC della società indicato nel registro delle imprese.

La doglianza è fondata. Secondo la giurisprudenza di legittimità «in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese» (Cass. n. 25701/2017, Cass. n. 602/2017, Cass. n. 17946/2016). Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, poichè la cancelleria ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo della società risultante dal registro delle imprese, nel rispetto dei termini abbreviati fissati ex art. 15, comma 5, l. fall. Il Collegio sottolinea, inoltre, che «l'irritualità della convocazione dei soci illimitatamente responsabili non impedisce di acclarare l'erroneità della constatazione compiuta dalla Corte distrettuale rispetto alla società debitrice». Infatti, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili «l'obbligo di convocazione di questi ultimi», sancito dall'art. 147, comma 3, l. fall., «trova giustificazione non in un loro generico interesse riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nel fatto che detta dichiarazione produce anche il loro fallimento; ne consegue che, siccome la sentenza che dichiara il fallimento della società e dei soci contiene una pluralità di dichiarazioni di fallimento, tra loro collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, trovando la dichiarazione di fallimento del socio il suo presupposto nella dichiarazione di fallimento della società (…), la mancata convocazione del socio determina unicamente la nullità del suo fallimento, ove specificamente impugnato, ma non si riflette sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società» (Cass. n. 7181/2013; Cass. n. 25140/2018, Cass. n. 1105/2016).

Per tutti questi motivi, la S.C. accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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