In caso di incertezza, l'accollo deve ritenersi interno
29 Settembre 2023
La pronuncia del Tribunale di Brindisi decide una controversia sorta attorno ad un contratto di mutuo fondiario stipulato tra Tizio e la società Alfa e al correlato patto di accollo per il pagamento dello stesso mutuo, assunto dalla società Beta. L'accollo del mutuo, in particolare, veniva disposto, quale modalità di pagamento, mediante contratto di compravendita stipulato tra Tizio, venditore, e Beta, acquirente, dell'immobile ipotecato a garanzia del mutuo. La formula utilizzata è “quanto ad euro 212.223,25 […] la parte acquirente si accolla e fa propria la corrispondente quota del mutuo in premessa indicato”. Il giudizio vede contrapposta la Alfa e la Beta, avendo la prima – in seguito all'inadempimento di Tizio – notificato l'atto di precetto solo nei confronti della Beta, atto del quale quest'ultima richiedeva la dichiarazione di nullità o inefficacia. La questione posta dal caso di specie, ovvero se alla creditrice Alfa sia attribuito o meno il diritto di agire nei confronti della accollante Beta, interessa il più generale tema della natura e degli effetti dell'accollo. Il Tribunale, pertanto, delinea i tratti dell'accollo cosiddetto interno, ovvero quella “convenzione con effetti meramente interni che prevede l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso strettamente economico”, nella contrapposizione con l'accollo con efficacia esterna che, affine al contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c., “si caratterizza per la deviazione degli effetti programmati in favore della sfera giuridica di un soggetto terzo, diverso dalla controparte contrattuale”. In punto di distinzione dei due istituti giuridici, afferma il Tribunale che “costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273 c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cass. 3 dicembre 2021 n. 38225)”. Ciò detto, conclude il Tribunale affermando come segue: “deve ritenersi che nell'ipotesi di una specifica manifestazione della volontà di assumere l'obbligo verso il terzo o, comunque, quando ricorra un'incertezza interpretativa ingenerata da un dato testuale ambiguo, debba prediligersi un'interpretazione favorevole alla configurazione di un accollo meramente interno. Ciò, anche perché l'opposta soluzione presuppone la configurazione di un obbligo ulteriore a carico dell'accollante, perché assunto in favore di un soggetto distinto dalla propria controparte, in contrasto con il principio per cui l'assunzione di un vincolo a carico di una determinata sfera giuridica non può prescindere dalla manifestazione di una volontà espressa o, comunque, da una condotta, univocamente volta all'assunzione dell'obbligo”. Tale principio da ultimo menzionato è rinvenibile nell'art. 1372 c.c., che evoca quello di rango costituzionale della riserva di legge. Pertanto, ritenuto che la Alfa non abbia, nel caso di specie, nulla da pretendere dalla Beta – e non risultando, peraltro, alcuna adesione di Alfa all'accollo interno tra la Beta e Tizio – il Tribunale accoglie l'opposizione di Beta e dichiara l'insussistenza del diritto di Alfa di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di questa. |