Trattamento dei dati: i dati raccolti per la lotta alla criminalità grave non possono essere utilizzati nelle indagini per corruzione nel settore pubblico

Lorenzo Salazar
11 Settembre 2023

Nella sentenza della CGUE del 7 settembre 2023 (C-162/22) è stato affermato che la direttiva 2002/58/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche osta a che dati raccolti a fini di lotta alla criminalità grave possano essere utilizzati nell'ambito di indagini amministrative per condotte illecite di natura corruttiva nel settore pubblico dal momento che la direttiva riguarda solo procedimenti di natura penale.

Nel procedimento a quo un procuratore lituano era stato rimosso dalle sue funzioni con provvedimento disciplinare della Procura generale, poiché avrebbe illegittimamente fornito informazioni a un indagato e al suo avvocato. Tale condotta illecita era stata accertata sulla base di dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (c.d. “tabulati” delle telecomunicazioni).

L'interessato aveva contestato tale decisione deducendo che, a suo avviso, l'utilizzo di dati che consentono di identificare l'origine e la destinazione di una comunicazione telefonica a partire dal telefono fisso o mobile di un indagato in procedimenti relativi a condotte illecite costituisce un'ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione. Nella propria domanda pregiudiziale, la giurisdizione amministrativa superiore lituana, adita in grado di appello, ha chiesto se l'utilizzo, ai fini di un'indagine su condotte illecite di natura corruttiva, di dati personali relativi a comunicazioni elettroniche, che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave, sia compatibile con la citata direttiva 2002/58/CE.

Rispondendo a tale quesito e confermando la propria giurisprudenza assai sensibile alla tutela del fondamentale diritto alla protezione dei dati, la Corte ha affermato che la direttiva osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave possano essere successivamente utilizzati nell'ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva nel servizio pubblico.

Pur ammettendo che, ai fini della lotta alla criminalità grave, possono essere adottate disposizioni legislative che prevedano una conservazione generalizzata di dati per un certo periodo di tempo, il più limitato possibile, la Corte ricorda che, conformemente al principio di proporzionalità, solo la lotta a tali forme gravi di criminalità e la prevenzione di minacce gravi alla sicurezza pubblica sono idonee a giustificare ingerenze altrettanto gravi nei diritti fondamentali, come quelle che comporta la conservazione dei dati relativi al traffico e di relativi all'ubicazione delle persone. A questo proposito, essa precisa anche che la lotta alla criminalità grave e la prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza sono di importanza minore rispetto alla salvaguardia della sicurezza nazionale ma la loro importanza supera quella della lotta contro la criminalità in generale.

Di conseguenza la Corte conclude affermando che dati personali relativi al traffico e alla localizzazione conservati da fornitori in applicazione della direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta alle forme più gravi di criminalità e messi a disposizione delle autorità competenti a fini del contrasto alla stessa, non possono essere successivamente trasmessi ad altre autorità e utilizzati nei confronti di condotte illecite di natura corruttiva, che sono di importanza minore rispetto all'obiettivo della lotta alla criminalità grave.