La declaratoria di nullità d'ufficio per inottemperanza del giudicato

Redazione Scientifica
13 Settembre 2023

Il giudice non può rilevare la nullità d'ufficio, per violazione o elusione del giudicato, di atti adottati dalla p.a. prima della proposizione del ricorso in ottemperanza.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con un ricorso in riassunzione, riproponeva l'azione ex art. 112 c.p.a. per l'esecuzione di una sentenza del Tar per la Sicilia che annullava i decreti assessoriali di assegnazione di risorse pubbliche per l'assistenza specialistica sanitaria da privato (i c.d. budget) sulla base del criterio della c.d. spesa storica, omettendo l'adozione degli atti programmatori dovuti.

La Regione Siciliana nella pendenza del giudizio di ottemperanza adottava altri decreti assessoriali, a seguito dei quali l'AGCM con successiva memoria, oltre alla declaratoria di mancata ottemperanza alla sentenza, ne chiedeva la declaratoria di nullità per elusione del giudicato, in quanto privi dei criteri di assegnazione del budget.

In via preliminare, il Collegio osserva che il G.A. può dichiarare nulli anche d'ufficio gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, solo se gli atti sono successivi all'azione di ottemperanza; viceversa, per atti preesistenti all'azione di ottemperanza, la declaratoria di nullità degli atti asseritamente violativi o elusivi del giudicato deve essere domandata dalla parte.

Poi, il Collegio evidenzia la configurabilità di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato, ovvero di rinnovo della funzione amministrativa. Sul punto richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato come l'adozione di atti in violazione ad un giudicato di annullamento può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza o nell'ambito dello stesso, qualora la sentenza di annullamento contenga un obbligo talmente puntuale da non lasciare margini di discrezionalità in capo alla p.a. in sede di rinnovazione della funzione.

Invece, in caso di adozione di atti discrezionali, riferiti ad un'attività rinnovata ora per allora, se gli eventuali vizi afferiscano alla valutazione discrezionale che residua in capo alla p.a. dalla pronuncia di annullamento, si è al di fuori dello spazio coperto dalla sentenza da ottemperare, trattandosi di un vizio di legittimità, censurabile dalla parte in via cognitoria-impugnatoria; quindi, eventuali nuovi vizi degli atti discrezionali determinano la violazione od elusione del giudicato solo se l'ulteriore atto rechi una valutazione in contrasto con le statuizioni in sentenza.

Per quanto sopra considerato, il Collegio, nel caso di specie, ha escluso la lamentata violazione e/o elusione del giudicato dei decreti assessoriali, aventi carattere discrezionale, che, dunque, hanno dato esecuzione alla sentenza ottemperanda, sia perché la sentenza azionata non contiene precetti talmente puntuali da vincolare e condizionare il rinnovato esercizio del potere dell'Assessorato, sia perché i citati provvedimenti recano un contenuto coerente con i principi affermati nella medesima sentenza di annullamento.

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