Evidenza pubblica: è illegittima l'integrazione e la specificazione dei criteri di valutazione dopo l'apertura delle offerte
13 Settembre 2023
Il caso. Un operatore economico ha impugnato gli esiti di una pubblica gara, censurando l'operato della commissione giudicatrice, che ha ritenuto di valutare, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, anche contratti depositati successivamente all'apertura delle offerte, recanti dati differenti e superiori rispetto a quelli dichiarati in sede di gara, ciò determinando l'attribuzione alla controinteressata del maggior punteggio risultato poi determinante ai fini dell'aggiudicazione della gara.
La soluzione del TAR Lazio. Il TAR Lazio ha accolto il motivo di ricorso, evidenziando che la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza però modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, solo specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto "motivazionali", sempre che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara; in particolare questa non consentita modificazione si realizza quando la commissione enuclea sub - criteri di valutazione non previsti dal bando o alteri il peso di quelli contemplati dalla lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481; id. 3 giugno 2013, n. 3036; 19 settembre 2012, n. 4971; sez. V, 18 giugno 2018, n. 3737).
E dunque, secondo il TAR Lazio, “nelle procedure a evidenza pubblica è preclusa la modifica, l'integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell'apertura delle buste può specificare in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può farlo dopo l'apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara, introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione” (cfr. anche TAR Lazio, sez. I, 19 settembre 2019, n. 548) |