L’interesse dell’interventore diretto in appello deve essere diretto e collegato al ricorso principale

Redazione Scientifica
13 Settembre 2023

È inammissibile l'intervento diretto in appello del soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso principale, trovandosi nella stessa situazione soggettiva degli originari ricorrenti.

Nell'ambito di un giudizio di appello, il soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso principale, trovandosi nella stessa situazione soggettiva degli originari ricorrenti, proponeva un atto di intervento diretto per opporsi all'accoglimento dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata dalla appellante di inammissibilità dell'intervento ad opponendum, in linea con i principi ribaditi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, ad. plen., nn. 10/2020, 13/2018, 23/2016; Cons. Stato, sez. IV, n. 4134/2020, n. 1040/2020; n. 5596/2017).

Invero, l'interesse dell'interventore diretto in appello, sia ad adiuvandum che ad opponendum, ex art. 97 c.p.a., deve essere dipendente o collegato rispetto a quello dell'attore o della amministrazione ex art. 97 c.p.a., per cui è inammissibile l'intervento diretto in appello del soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso principale, trovandosi nella stessa situazione soggettiva degli originari ricorrenti.

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