In caso di traslatio iudicii i giudicati impliciti non vincolano il giudice amministrativo
13 Settembre 2023
In caso di c.d. traslatio iudicii, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, i giudicati impliciti formatisi dinanzi al plesso giurisdizionale che declina la giurisdizione non vincolano il giudice amministrativo dinanzi al quale la domanda venga tempestivamente riproposta, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 59, comma 2, legge n. 69/2009, nonché dell'art. 11 c.p.a.
Infatti, le norme di legge perimetrano puntualmente gli effetti della traslatio iudicii, stabilendo la salvezza degli “effetti processuali e sostanziali della domanda”, ferme comunque restando “le preclusioni e decadenze intervenute”, nonché specificando che nei rapporti tra giurisdizioni diverse non si verifica mai la “riassunzione” dello stesso processo dinnanzi a un altro giudice, ma si ha sempre la “riproposizione della domanda” medesima in un distinto processo, in cui è tuttavia data ex lege salvezza, a certi fini e a determinate condizioni, agli effetti sostanziali e processuali della stessa domanda che, nel primo e distinto processo, era stata proposta a diversa giurisdizione. |