In caso di traslatio iudicii i giudicati impliciti non vincolano il giudice amministrativo

Redazione Scientifica
13 Settembre 2023

In caso di c.d. traslatio iudicii i giudicati impliciti, che si sono formati dinanzi al plesso giurisdizionale che declina la giurisdizione, non vincolano il giudice amministrativo dinanzi al quale la domanda venga tempestivamente riproposta.

In caso di c.d. traslatio iudicii, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, i giudicati impliciti formatisi dinanzi al plesso giurisdizionale che declina la giurisdizione non vincolano il giudice amministrativo dinanzi al quale la domanda venga tempestivamente riproposta, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 59, comma 2, legge n. 69/2009, nonché dell'art. 11 c.p.a.

Infatti, le norme di legge perimetrano puntualmente gli effetti della traslatio iudicii, stabilendo la salvezza degli “effetti processuali e sostanziali della domanda”, ferme comunque restando “le preclusioni e decadenze intervenute”, nonché specificando che nei rapporti tra giurisdizioni diverse non si verifica mai la “riassunzione” dello stesso processo dinnanzi a un altro giudice, ma si ha sempre la “riproposizione della domanda” medesima in un distinto processo, in cui è tuttavia data ex lege salvezza, a certi fini e a determinate condizioni, agli effetti sostanziali e processuali della stessa domanda che, nel primo e distinto processo, era stata proposta a diversa giurisdizione.

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