Cittadinanza di uno Stato membro UE: giustificata la perdita anche dello status di cittadino europeo solo se non si verifica apolidia

La Redazione
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14 Settembre 2023

La CGUE, con sentenza del 5 settembre 2023 (C-689/21), nel valutare la legittimità della legge danese in materia, afferma che il mantenimento della cittadinanza di uno Stato membro può essere subordinato all'esistenza di un collegamento effettivo con tale paese. Tuttavia, qualora la persona interessata non possieda la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della cittadinanza dello Stato membro in questione comporterebbe anche la perdita dello status di cittadino dell'UE; dunque, detta persona deve avere la possibilità di far esaminare la proporzionalità di tale perdita. Nel caso in esame occorre sottolineare che, in linea di principio, la Danimarca può prevedere che i suoi cittadini nati all'estero e che non abbiano mai vissuto nel suo territorio perdano la cittadinanza danese all'età di 22 anni, ma tale misura deve rispettare il principio di proporzionalità se ciò comporta anche la perdita dello status di cittadino europeo. Inoltre, l'interessato deve essere stato avvisato o informato, e deve aver avuto la possibilità di chiedere un esame individuale delle conseguenze di tale perdita.

La figlia di una madre danese e di un padre americano possedeva, sin dalla nascita negli Stati Uniti, le cittadinanze danese e americana. Dopo aver compiuto l'età di 22 anni, ha presentato in Danimarca una domanda di mantenimento della sua cittadinanza danese.

L'autorità competente le ha comunicato che aveva perso la cittadinanza danese all'età di 22 anni. Infatti, secondo il diritto danese, una persona nata all'estero, che non abbia mai risieduto in Danimarca e che non vi abbia nemmeno soggiornato in condizioni indicanti un legame di coesione sufficiente con tale paese, perde la propria cittadinanza danese all'età di 22 anni, salvo divenga apolide. La persona interessata può chiedere il mantenimento della cittadinanza, ma solo tra il suo 21º e il suo 22º compleanno. In mancanza, essa può chiedere solo la naturalizzazione, a condizioni tuttavia più attenuate per gli ex cittadini danesi.

L'interessata ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione delle autorità danesi. Tale procedimento è pendente dinanzi alla Corte regionale dell'Est, Danimarca, che interroga la Corte di giustizia in merito alla compatibilità della normativa danese con il diritto dell'Unione.

Nella sua sentenza del 5 settembre 2023, la Corte ricorda che la definizione delle condizioni per l'acquisto e la perdita della cittadinanza rientra nella competenza di ciascuno Stato membro. Tuttavia, quando la perdita della cittadinanza comporta, come nel caso di specie, anche la perdita dello status di cittadino dell'Unione, il diritto dell'Unione e, in particolare, il principio di proporzionalità devono essere rispettati.

La Corte risponde alla questione sollevata dichiarando che il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, alla normativa di uno Stato membro secondo la quale i suoi cittadini,

  • nati al di fuori del suo territorio,

  • che non vi abbiano mai risieduto e

  • che non vi abbiano soggiornato in condizioni che dimostrino un collegamento effettivo con tale Stato membro,

perdono ipso iure la cittadinanza di tale Stato membro all'età di 22 anni, il che comporta, per le persone che non sono anche cittadini di un altro Stato membro, la perdita del loro status di cittadino dell'Unione e dei diritti connessi.

Tuttavia, spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare se la perdita della cittadinanza dello Stato membro interessato, qualora comporti la perdita dello status di cittadino dell'Unione, rispetti il principio di proporzionalità.

Di conseguenza, affinché una normativa di questo tipo sia compatibile con il diritto dell'Unione, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Le persone interessate devono avere la possibilità di presentare, entro un termine ragionevole, una domanda di mantenimento o di riacquisto retroattivo della cittadinanza. Le autorità competenti devono quindi esaminare la proporzionalità delle conseguenze della perdita di tale cittadinanza e dello status di cittadino dell'Unione sotto il profilo del diritto dell'Unione e, se del caso, concedere il mantenimento o il riacquisto retroattivo della cittadinanza.

  • Il termine per la presentazione di una siffatta domanda deve protrarsi, per un periodo ragionevole, oltre la data in cui la persona interessata compie l'età di cui trattasi. Esso può iniziare a decorrere solo a condizione che le autorità abbiano debitamente informato detta persona della perdita della sua cittadinanza o dell'imminenza di tale perdita, nonché del suo diritto di domandare, entro detto termine, il mantenimento o il riacquisto retroattivo di tale cittadinanza.

  • In mancanza, le autorità devono essere in grado di effettuare un siffatto esame, incidentalmente, in occasione di una richiesta, da parte della persona interessata, di un documento di viaggio o di qualsiasi altro documento che ne attesti la cittadinanza.