Revoca degli atti di gara: responsabilità precontrattuale della P.A. se omette informazioni circa l'impossibilità di concludere la procedura
15 Settembre 2023
Il caso. La società appellante contestava la revoca della gara indetta dal Comune di Roma - di cui era risultata aggiudicataria provvisoria nel 2011 - disposta dall'Amministrazione a distanza di anni in ragione dei limiti di bilancio derivanti dal patto di stabilità di cui alla l. n. 183/2011, nonché del sopravvenuto commissariamento governativo delle opere a seguito della procedura d'infrazione comunitaria per la cattiva gestione degli impianti di depurazione e della indisponibilità dell'aggiudicatario di confermare gli stessi prezzi precedentemente offerti in gara.
La decisione del Collegio. Il Consiglio di Stato se da un lato conferma le statuizioni del giudice di prime cure sulla legittimità della revoca disposta dall'Amministrazione, anche in considerazione dell'affievolimento dell'onere motivazionale incombente sulla stessa in ragione del livello di affidamento ingenerato nel privato dalla (mera) aggiudicazione provvisoria, dall'altro lato ritiene necessario verificare se la P.A si sia comportata non solo da buon amministratore ma anche da corretto contraente.
Rammentato difatti che le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti (Cons. Stato, 29 novembre 2021, n. 21) il Collegio ritiene integrata la violazione degli obblighi informativi che gravano sulle parti nello svolgimento delle trattative ai sensi dell' art. 1338 c.c. in quanto il Comune ben conosceva le difficoltà legate al patto di stabilità e gli altri fattori esogeni che avrebbero determinato l'invalidità della procedura contrattuale.
Tuttavia – con un comportamento caratterizzato da superficialità e disattenzione e, quindi, scorretto – ha omesso di rendere tempestivamente e puntualmente edotta la parte appellante circa la difficoltà medio tempore sorte in ordine alla possibilità di stipulare il contratto ed eseguire concretamente l'appalto. Sotto il profilo risarcitorio, nei limiti dell'interesse negativo, spetta quindi all'aggiudicatario provvisorio il ristoro delle spese amministrative e progettuali sostenute per la partecipazione alla gara mentre non risulta nella specie adeguatamente provato il danno da perdita di chance. |