Ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio: la Corte di Giustizia UE conferma il suo orientamento

Valentina Pirozzi
Valentina Pirozzi
15 Settembre 2023

Con la pronuncia del 14 settembre 2023 la Corte di Giustizia ritorna a chiarire la portata del principio del ne bis in idem, a seguito di una domanda pregiudiziale proposta ex art. 267 TFUE dal Consiglio di Stato nell'ambito di una controversia insorta tra una nota casa automobilistica e l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato («AGCM»).

Il procedimento trae origine dalla doppia sanzione pecuniaria inflitta ad una nota casa automobilistica: da un lato, quella di 5 milioni di Euro irrogata dall'AGCM per pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori per aver diffuso messaggi pubblicitari che evidenziavano la conformità̀ di veicoli non omologati ai criteri previsti dalla normativa ambientale; dall'altro, la sanzione di 1 miliardo di Euro disposta dalla Procura di Braunschweig (Germania) per violazione delle disposizioni di legge in materia di illeciti amministrativi che sanzionano le violazioni colpose dell'obbligo di vigilanza sull'attività̀ delle imprese.

Avverso la prima decisione la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, deducendo, l'illegittimità sopravvenuta della decisione controversa per violazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 50 della Carta e all'art. 54 della CAAS.

Il Consiglio di Stato italiano, adito in Appello a seguito del rigetto del ricorso in primo grado, interrogava i giudici di Lussemburgo circa la natura delle sanzioni irrogate in tema di pratiche commerciali scorrette; chiedeva, inoltre, se il principio evocato dai ricorrenti trovasse applicazione nel caso di specie e a quali condizioni potesse essere derogato.

Quanto al primo quesito la Corte ha ribadito che gli Stati membri sono liberi di definire tipologia e quantum di sanzioni per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. In linea di principio, dunque, essi sono legittimati a ricorrere contestualmente a misure amministrative e penali, purché la formale qualificazione delle prime non celi in realtà un'indebita duplicazione punitiva, in spregio al divieto di doppio giudizio.
In quest'ultimo caso, infatti, i criteri di Engel - della qualificazione giuridica della violazione nell'ordinamento nazionale; della natura effettiva della violazione; del grado di severità della sanzione - soccorrerebbero l'interprete nel ritenere applicabile l'art. 50 della Carta e, quindi, nel ritenere violato il divieto del doppio giudizio. In particolare, la valutazione sulla compatibilità del cumulo di sanzioni con il ne bis in idem spetta in via prioritaria al giudice nazionale e può anche poggiare sugli standard di tutela interni, purché ciò non infici il livello di protezione assicurato dalla Carta ed il primato del diritto dell'Unione Europea.

Alla luce dei criteri sopra richiamati la Corte afferma che, benché qualificata come sanzione amministrativa dalla normativa nazionale, una sanzione pecuniaria irrogata a una società dall'autorità nazionale competente in materia di tutela dei consumatori per sanzionare pratiche commerciali sleali costituisce una sanzione penale quando persegue una finalità repressiva e presenta un elevato grado di severità.

La Corte risponde, poi, in senso affermativo alla questione se il principio del ne bis in idem osti a una normativa nazionale che consente il mantenimento di una sanzione pecuniaria penale inflitta a una persona giuridica per pratiche commerciali sleali nel caso in cui essa abbia riportato una condanna penale per gli stessi fatti in un altro Stato membro, anche se detta condanna è successiva alla data della decisione che irroga tale sanzione pecuniaria ma è divenuta definitiva prima che la sentenza sul ricorso giurisdizionale proposto avverso tale decisione sia passata in giudicato. Infatti, il principio del ne bis in idem esclude che, qualora esista una decisione definitiva, possa essere avviato o proseguito un procedimento penale per gli stessi fatti; tale principio si applica dal momento in cui una decisione penale è divenuta definitiva, indipendentemente dal modo in cui tale decisione abbia acquisito carattere definitivo. Tuttavia, esso può trovare applicazione solo qualora i fatti oggetto dei due procedimenti o delle due sanzioni in questione siano identici.

Infine, quanto al terzo quesito, i giudici di Lussemburgo affermano che è autorizzata la limitazione dell'applicazione del principio del ne bis in idem, in modo da consentire un cumulo di procedimenti o di sanzioni per gli stessi fatti, qualora siano soddisfatte tre condizioni: tale cumulo non deve rappresentare un onere eccessivo per l'interessato, norme chiare e precise devono consentire di prevedere quali atti e omissioni possano essere oggetto di cumulo e, infine, i procedimenti di cui trattasi devono essere stati condotti in modo sufficientemente coordinato e ravvicinato nel tempo.