Gli assi portanti del provvedimento possono essere così sintetizzati:
- Ampio ricorso alle misure di prevenzione e agli inasprimenti di alcune sanzioni penali in relazione alla criminalità minorile
- Coinvolgimento sotto vari profili delle famiglie nell'esercizio della responsabilità genitoriale (che infatti, da tempo, non è più potestà genitoriale)
- Potenziamento del ruolo della scuola (povertà educativa) con l'incremento dei numero dei docenti e delle attività che devono essere svolte
- Tutela dei minori sull'uso della rete e sui rischi connessi in ambito digitale
- Recupero del territorio di Caivano (inteso come prototipo per altre aree degradate) sotto vari profili di cui l'impianto sportivo deve diventare il fulcro di attività di socializzazione a vasto raggio.
Con specifico riferimento alla materia della sicurezza, della prevenzione e dei profili sanzionatori vanno sottolineati i seguenti aspetti contenuti nel decreto legge.
Sotto il profilo dell'età del minore, le fasce dell'intervento sono tre:
- Da 12 a 14 anni si prevede l'ammonimento del questore in caso di commissione di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni;
- Dopo gli anni 18 e fino agli anni 21 è prevista la possibilità che il magistrato di sorveglianza su richiesta del direttore dell'istituto penitenziario disponga il nulla osta al trasferimento del minore in carcere di chi ha commesso il reato da minorenne il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l'ordine degli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti; dopo gli anni 21 le riferite condotte sono valutate anche alternativamente
- Il resto della disciplina interessa il minore tra i 14 e i 18 anni.
Sotto il profilo degli altri soggetti destinatari del d.l., vanno segnalati (come anticipato) anche coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
A tale proposito vanno evidenziate, oltre a quanto si dirà con riferimento al parental control, e a quanto in termini generali è già oggi previsto di fronte alle criticità emergenti dal reato commesso dal minore:
- la notificazione del daspo urbano disposto per il minore;
- la notificazione della possibile definizione anticipata del procedimento se il minore accede ad un provvedimento rieducativo
- la previsione della consegna di chi è colto in flagranza di un reato non colposo unito con la pena massima di 3 anni
In questo contesto, fatto anche di interventi collaterali, va ricordato il tema dell'abbandono scolastico con la previsione di sanzioni nei confronti di coloro che, ammoniti, sono responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico del minore.
Il nucleo - forte - dell'intervento è costituito dall'applicabilità ai minorenni delle misure di prevenzione. In particolare, si prevede:
- Il c.d. "daspo urbano" cioè, il divieto per i maggiori di anni 14 di accesso a particolari aree della città; il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore; nonchè il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi si applicherà anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio
- Il foglio di via obbligatorio dove è aumentata di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati con inasprimento della sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento
- Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile è modificata la disciplina della misura di prevenzione personale dell'avviso orale, anche con riferimento al fenomeno delle "baby-gang”, con estensione in caso di violazioni delle prescrizioni della sanzione penale prevista per i maggiorenni
- Ammonimento: è introdotta una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyberbullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento (bullismo)
Va richiamato come già detto, anche l'ammonimento del questore ai minori dai 12 ai 14 anni in caso di commissione di reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
Sotto il profilo processuale si segnala:
- l'introduzione del pericolo di fuga (dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza C. cost. n. 359 del 2000 per eccesso di delega) quale presupposto, anche nei confronti dei minorenni, per l'applicazione delle misure cautelari;
- l'abbassamento da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l'arresto in flagranza e la custodia cautelare per delitti non colposi;
- l'abbassamento da 5 a 4 anni della soglia di applicabilità delle misure diverse dalla custodia cautelare;
- la previsione che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti);
- l'abbassamento da 5 a 3 anni della pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l'accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- l'abbassamento della riduzione della durata della custodia cautelare;
- l'obbligo per il pubblico ministero di informare immediatamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza in caso di una situazione di pregiudizio che interessa il minorenne nel contesto dei delitti di "associazioni di tipo mafioso anche straniere" e di "associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".
È finalizzata all'obiettivo rieducativo e di recupero del minore la previsione con cui si dispone che nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a 5 anni o la pena pecuniaria, il P.M. notifichi al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale, la possibilità di definire anticipatamente il procedimento (con estinzione del reato) sulla base di un programma rieducativo che preveda l'adesione del minore e il percorso di rieducazione civica e sociale. In caso di rifiuto da parte del minore è esclusa l'applicazione degli altri strumenti premiali.
Quanto alle sanzioni penali, oltre alle sanzioni per chi viola gli obblighi connessi all'avviso orale e al foglio di via obbligatorio, vanno considerati gli inasprimenti di pena per alcune fattispecie incriminatrici. Correlate alla facoltà di arresto in flagranza (vedi retro) sono inasprite le pene per il reato di porto d'armi od oggetti atti ad offendere; parimenti è inasprita la pena (dal massimo di quattro anni al massimo cinque anni) per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità.
Al fine di tutelare il minore che utilizza dispositivi informatici si prevede l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione di disporre la presenza dell'applicazione del parental control.
Naturalmente sarà necessario che anche nel nuovo contesto il tribunale delle persone, dei minori e della famiglia svolga quel ruolo centrale di recupero, di rieducazione e di ricucitura dei rapporti familiari in sinergia con i servizi sociali per superare le criticità che gli episodi delinquenziali hanno evidenziato.
Trattandosi in larga parte di misure di immediata operatività (dal 16 settembre 2023) sarà possibile verificarne da subito l'impatto.
Nel cercare di delineare il significato e la finalità dell'intervento, anche in considerazione del suo respiro, capace di superare i soli riferimenti sanzionatori e punitivi, va ricordato come nell'ambito della riforma minorile del 1988, coeva a quella del processo penale, già si faceva notare come quei meccanismi processuali fossero idonei al recupero della criminalità certamente non del tutto occasionale, ma anche di quella più grave, ma comunque potenzialmente rieducativa, nella misura in cui l'episodio criminoso era la spia di un “disagio” non accentuato, ma come gli stessi strumenti processuali si dimostrassero inidonei nei confronti dei minori a forte e radicata connotazione delinquenziale. Con la riforma, si prende atto di questo fatto e si punta a quella criminalità intermedia che la quotidianità ci consegna, con l'intento ancora una volta non già di stigmatizzare correndo il rischio di rendere il soggetto irrecuperabile, ma confidando nel pacchetto di strumenti di contenimento e rieducativi messi ora in campo si possa costituire un momento più efficace di recupero dei soggetti minori deviati.
*Fonte: DirittoeGiustizia