Violenza sulle donne: in G.U. le modifiche al codice rosso
18 Settembre 2023
La legge di modifica del codice rosso (d.lgs. n. 106/2006), dopo l'approvazione della Camera, ha visto la luce con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2023. L'art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 122/2023 prevede che in caso di omicidio, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, n. 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, n. 1 e comma 2, c.p., il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. Entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore che, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'art. 362 cit. Il testo prevede inoltre che il Procuratore Generale presso la Corte di appello ogni 3 mesi acquisisca dalle Procure del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'art. 362, comma 1-ter, c.p.p. e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.
Per approfondire si legga Cesare Parodi Omessa audizione delle persone offese in caso di violenza domestica e revoca dell'assegnazione del procedimento. |