Giustizia riparativa: il decreto attuativo della disciplina su reclutamento e formazione dei mediatori esperti

Fabio Fiorentin
18 Settembre 2023

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2023 dei due decreti ministeriali attuativi della disciplina sui mediatori esperti per la giustizia riparativa si aggiunge un tassello fondamentale per il concreto avvio di una delle più significative novità introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) che, per la prima volta, introduce nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa. Analizziamo in questo focus il primo provvedimento dedicato alla disciplina su reclutamento e formazione delle nuove figure professionali.

Premessa

Con il primo provvedimento (d.m. 9 giugno 2023, recante “Disciplina delle forme e dei tempi della formazione finalizzata a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché delle modalità di svolgimento e valutazione della prova di ammissione alla formazione ed altresì della prova conclusiva della stessa”) è introdotta una articolata disciplina del reclutamento e della formazione delle nuove figure professionali.

Il reclutamento e la formazione dei mediatori esperti per la giustizia riparativa

Il d.m. del 9 giugno 2023 introduce una articolata disciplina in materia di formazione, volta a conseguire la qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa nonché a definire le modalità di svolgimento delle due prove (quella di ammissione alla formazione e quella conclusiva della stessa) che segnano, rispettivamente, il momento iniziale e quello conclusivo del percorso formativo. Il provvedimento in esame esordisce con un articolo dedicato alle “definizioni” (art. 1), alla luce del carattere di novità insito nella disciplina della giustizia riparativa che rende opportuno fornire agli interpreti una definizione normativa dei più importanti istituti di nuova introduzione.

Il decreto attuativo della riforma Cartabia costituisce, infatti, la fonte che andrà a disciplinare, oltre alle forme ed ai tempi della formazione pratica e teorica finalizzata all'ottenimento della qualificazione sopra indicata, ai sensi dell'art. 59, comma 7, d.lgs. n.150/2022, altresì le modalità di svolgimento e valutazione sia della prova di ammissione culturale e attitudinale iniziale che della prova finale teorico-pratica nonché le modalità con cui i partecipanti saranno chiamati a sostenere l'onere finanziario della formazione e della prova medesima (art. 2).

La figura del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa

Il percorso formativo delineato dal decreto ministeriale mira a formare i mediatori esperti, professionalità dotate di adeguata professionalità, imparziali, adeguatamente formati e dotati di specifiche caratteristiche (“indipendenza, sensibilità, riservatezza ed equiprossimità” (art. 3), destinate ad assumere un ruolo centrale nelle dinamiche della giustizia riparativa, quali soggetti conducono i programmi riparativi.

Il decreto, nel tracciare il profilo della nuova figura professionale, la identifica con una serie di competenze alquanto articolate e di altrettanto complessa valutazione secondo parametri oggettivi. La panoplia di attitudini, sensibilità, professionalità interdisciplinari che viene richiesta alle nuove soggettività è, invero, talmente ricca da apparire propria di una figura quasi ideale la cui selezione si annuncia, dunque, particolarmente complessa. Il profilo del reclutamento resta, in verità, esposto ad una ulteriore criticità, costituita dall'incertezza in ordine alla retribuzione di mediatori e formatori: qualora tale profilo non fosse adeguatamente bilanciato con l'elevata professionalità richiesta per le nuove figure di mediatore e formatore (e la immancabile clausola di invarianza finanziaria iscritta nell'art. 14 del d.m. in esame non lascia spazio a ottimismo), il sistema rischierebbe di trovarsi in seria difficoltà nel reclutare un numero adeguato di personale.

Al netto di tali considerazioni, il decreto attuativo richiede ben undici competenze e attitudini definite a livello normativo (art. 3), che spaziano dalla capacità di valutare la scelta del programma più idoneo, previa valutazione sulla fattibilità dello stesso e sull'assenza di pericolo concreto per i partecipanti (ci si chiede come sarà possibile una tale prognosi, qualora il soggetto non possa accedere ai dati in possesso dell'autorità giudiziaria), a quella di tipo psicologico (capacità di “ascolto attento” e di “sostenere la paura dei potenziali effetti distruttivi del conflitto provocato dal reato”, di aiutare le persone “a raccontare e ad ascoltare, con modalità reciproca, il dolore, di gestire le emozioni e i sentimenti della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa”), a competenze affini alla figura professionale dell'avvocato (quale la “capacità di costruire l'accordo riparativo e la ricostituzione dei legami con la comunità” e di “gestire, anche attraverso la padronanza del sistema normativo di riferimento, gli effetti che le vicende processuali producono sui partecipanti”; a competenze afferenti alla gestione autonoma dei processi di formazione continua e aggiornamento professionale così da assicurare un alto livello di professionalità e competenze nell'attività di mediazione.

Il ruolo centrale delle università nel percorso di formazione dei mediatori esperti

Al percorso per la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa è dedicato il core del decreto attuativo (artt. 4 e ss.; analoghe disposizioni sono dettate dall'art. 11 del medesimo decreto sulle finalità, struttura ed erogazione della formazione dei mediatori esperti formatori).

Viene, anzitutto, precisato che il percorso formativo dei mediatori esperti nonché dei mediatori esperti formatori è unitario ed istituito presso le università aventi sede nel singolo distretto di Corte d'appello, che – agendo anche in forma consorziata nell'ambito territoriale di riferimento – si relazionano con i centri di giustizia riparativa nelle forme della collaborazione paritetica. Tale collaborazione non si esercita però “a tutto campo”, bensì negli ambiti stabiliti dallo stesso decreto ed involge, precisamente, i profili afferenti al coordinamento scientifico-didattico del percorso di formazione iniziale, all'individuazione e imputazione ai candidati ed ai partecipanti dei costi relativi al percorso formativo (prova di ammissione, formazione e prova finale), nonché all'individuazione delle modalità di ripartizione, tra le università e i centri di giustizia riparativa dei proventi finanziari della formazione.

Una disposizione transitoria (art. 13) prevede che, laddove nel distretto di corte d'appello di competenza della Conferenza locale non siano ancora stati istituiti centri di giustizia riparativa, il percorso formativo è attivato presso le università in collaborazione con uno o più centri di cui alle conferenze locali limitrofe, salvo che in detto distretto non siano presenti università, nel qual caso il percorso formativo è istituito presso università situate nei distretti di corte d'appello limitrofi, in collaborazione con uno o più centri di cui alla conferenza locale di riferimento.

In piena coerenza con l'impianto della riforma, il decreto attuativo conferma, dunque, il ruolo di primazia assegnato alle università, le quali, infatti, collaborano con i centri secondo forme e modalità da esse stesse individuate nell'ambito della loro autonomia e gestiscono in via esclusiva gli aspetti inerenti alla gestione amministrativa e finanziaria del percorso formativo unitario, provvedendo inoltre al rilascio dell'attestazione finale di superamento del percorso formativo e di qualificazione di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e di mediatore esperto formatore.

Pur trattandosi di formazione di natura unitaria, il percorso istituito presso le università si articola in una formazione teorica (assicurata dagli atenei) e da una formazione pratica che si svolge in collaborazione con i centri per la giustizia riparativa.

Le caratteristiche dell'offerta formativa e la formazione teorica iniziale

Il decreto attuativo stabilisce che l'offerta formativa è ispirata a criteri di trasparenza e pubblicità, riflette anche le specificità del territorio ed è aperta all'evoluzione delle tecniche e delle migliori pratiche sperimentate anche in ambito internazionale.

Al fine di assicurare un adeguato livello qualitativo, i partecipanti al percorso formativo unitario non possono superare il numero di venticinque per ciascun ciclo formativo, ad eccezione dei seminari specialistici che possono essere attivati nel corso della formazione (art. 4, comma 2. V. infra).

Il primo step del percorso consiste nella formazione teorica iniziale, assicurata – come si è visto - dalle università.

Per accedervi, è necessario superare una prova di ammissione organizzata dalle università in collaborazione con i centri di giustizia riparativa (art. 8), cui posso accedere i candidati in possesso del titolo di studio indicati dalla legge (art. 59, comma 8, d.lgs. n. 150/2022) e titoli equivalenti o equipollenti. I candidati devono previamente depositare il proprio curriculum vitae ed una lettera motivazionale (è da notare che tutta la disciplina di nuova introduzione è permeata dalla volontà di costruire un percorso di accesso al ruolo di mediatore esperto che possa saggiare, oltre alle competenze e attitudini professionali altresì la motivazione a svolgere un ruolo così delicato).

La prova consiste in un colloquio pubblico, da svolgersi in presenza davanti ad una commissione composta da almeno due rappresentanti dell'università e un mediatore esperto formatore, volto a valutare il contenuto della documentazione prodotta, nonché il livello di cultura generale e le attitudini specifiche del candidato. All'esito, la commissione esprime un giudizio di ammissione o non ammissione alla formazione teorica iniziale.

La formazione teorica iniziale consiste in un corso, di durata complessiva non inferiore a centosessanta ore effettive, avente ad oggetto l'insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché di nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e delle ulteriori materie correlate indicate nell'art. 5 del decreto in esame.

Particolare attenzione e cura è dedicata all'insegnamento dei princìpi, teorie e metodi della giustizia riparativa, compresi i relativi profili deontologici, tanto che per questa parte il corso deve svolgersi obbligatoriamente in presenza, laddove l'insegnamento delle altre discipline può avvenire anche da remoto nei limiti di un quarto del relativo monte ore.

La formazione iniziale può essere integrata da seminari specialistici organizzati ad hoc ma, a rigore, non coessenziali al percorso formativo. Si tratta di approfondimenti destinati ai partecipanti la cui formazione accademica debba essere integrata per il raggiungimento delle competenze richieste dal profilo identificativo delle figure professionali (mediatore e formatore) sopra descritte.

Il percorso teorico, lungi dal rappresentare una scansione a tappe obbligate, può e deve adattarsi ai bisogni formativi specifici della singola classe di corso e prevede un alternarsi di momenti di studio teorico e sperimentazione pratica.

La formazione pratica iniziale

L'art. 6 del decreto disciplina la formazione pratica iniziale, assicurata - come si è visto - dai centri di giustizia riparativa tramite i mediatori esperti formatori.

Il legislatore attribuisce molta importanza a tale profilo, esigendo che il modulo formativo abbia una durata complessiva non inferiore a trecentoventi ore effettive e si svolga integralmente in presenza. I contenuti formativi, che – anche in questo caso, devono tenere conto dei bisogni formativi specifici di ogni singola classe di corso, mirano a far acquisire ai partecipanti le qualità e competenze specificamente indicate (art. 6, comma 3), necessarie all'esercizio delle funzioni di mediatore esperto (art. 59, comma 6, d.lgs. n.150/2022), quali in particolare l'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo, la capacità di discernimento del programma più idoneo al caso concreto, l'idoneità a rapportarsi con i servizi della giustizia, l'autorità giudiziaria, i difensori, i servizi del territorio, le autorità di pubblica sicurezza. La metodologia di apprendimento si avvale anche di specifici strumenti formativi interattivi, giochi di ruolo e simulazioni.

All'esito della formazione pratica, il decreto attuativo prevede lo svolgimento di un tirocinio curriculare (art. 7), assicurato dai centri di giustizia riparativa tramite affiancamento dei partecipanti ai mediatori esperti nella conduzione di almeno dieci programmi. Il tirocinio, della durata di 200 ore effettive, si svolge generalmente presso il centro o uno dei centri consorziati che hanno curato la formazione pratica iniziale.

La prova finale

Il percorso di qualificazione si chiude con una prova finale (art. 9), organizzata dalle università e dai centri per la giustizia riparativa, nell'ambito della vista collaborazione paritetica. Vi sono ammessi i partecipanti che hanno assolto all'obbligo di frequenza del percorso formativo unitario e consiste nella dimostrazione, da parte dei partecipanti stessi, della conoscenza dei contenuti teorici del percorso, della piena padronanza delle competenze tecnico-pratiche nonché delle specifiche abilità acquisite nel percorso formativo.

Al fine di valutare questi tre profili, la prova finale si articola in una prova teorica e una pratica, cui sovrintende una commissione di almeno cinque membri, composta da due formatori teorici e tre mediatori esperti formatori, scelti tra coloro che hanno tenuto il percorso unitario di formazione.

La prova teorica consiste nella redazione di un elaborato scritto, in risposta a un quesito avente a oggetto un tema affrontato nel corso della formazione iniziale, seguita dalla discussione, in forma pubblica, dell'elaborato stesso.

La prova pratica si incentra nella simulazione di un programma, articolato nei differenti momenti e attività, dalla segnalazione del caso alla scelta del programma più utile per la gestione del conflitto fino alla costruzione, ove possibile, dell'accordo riparativo, alla redazione della relazione e delle ulteriori comunicazioni all'autorità giudiziaria e alla gestione dell'esito del programma.

All'esito delle prove, la commissione esprime, votando a maggioranza dei commissari, un giudizio di “idoneità” o “non idoneità” del candidato, al quale è rilasciata la relativa attestazione.

La formazione continua

Ai mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 150/2022 il decreto ministeriale attuativo impone oneri di formazione continua, che deve essere curata mediante la frequenza di specifici corsi con cadenza annuale, organizzati dalle università e dai centri per la giustizia riparativa, in collaborazione paritetica, nei termini stabiliti dalle università nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta e per i profili indicati dalla disposizione di cui all'art. 10 del d.m. in esame. Alle università è poi affidata la gestione amministrativa e finanziaria della formazione continua, previamente concordata con i centri.

La formazione continua ha ad oggetto la messa a punto della formazione teorica e pratica già somministrata, tramite moduli avanzati; la supervisione, a cura dei formatori, delle modalità di conduzione dei programmi da parte dei mediatori esperti, nonché la verifica della persistenza nel tempo del possesso delle capacità, abilità e competenze necessarie e, infine, la condivisione, anche tra i partecipanti, di nuove prassi nazionali, europee e internazionali.

Il corso annuale di formazione permanente si profila come un impegno gravoso per i nuovi mediatori, poiché si svolge in gran parte in presenza ed ha una durata complessiva non inferiore a sessanta ore effettive, articolate in moduli formativi anche suddivisi nel corso dell'anno solare, per un numero massimo di cinquanta partecipanti. Al termine del corso annuale, è rilasciata dalle università un'attestazione di partecipazione che deve essere comunicata a cura dei partecipanti al responsabile dell'elenco dei mediatori.

La formazione dei mediatori esperti formatori

Il decreto attuativo disciplina in modo specifico le modalità della formazione iniziale e continua dei mediatori esperti formatori (art. 12).

Si prevede, anzitutto, che al percorso formativo destinato alla qualifica di mediatori esperti formatori accedono i mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'art. 60 del D.lgs. n.150/2022, che possiedono una “comprovata perizia e professionalità nella materia della giustizia riparativa”, derivante dall'esperienza maturata quale mediatore esperto presso un centro di giustizia riparativa nel corso di almeno cinque anni precedenti la data della richiesta di iscrizione al percorso formativo.

La formazione iniziale è assicurata dalle università e dai centri di giustizia riparativa in termini analoghi a quelli stabiliti con riferimento alla formazione dei mediatori esperti (art. 11). Il percorso si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a ottanta ore effettive, per i tre quarti in presenza Il corso mira a far acquisire ai partecipanti le competenze formative e psico-attitudinali, necessarie a preparare altri mediatori esperti alla formazione; a valorizzare l'acquisizione di tutte quelle competenze relazionali che rendono il formatore abile nel facilitare il mediatore esperto verso lo sviluppo personale e professionale; a rendere i partecipanti in grado di organizzare e gestire processi di formazione continua, dalla fase di progettazione alla fase di valutazione, in funzione dei differenti bisogni dei destinatari della formazione; a far conseguire ai partecipanti la capacità didattica circa l'autovalutazione della verifica della persistenza nel tempo del possesso delle capacità, abilità e competenze acquisite nel corso della formazione per mediatori esperti.

Il corso ha ad oggetto la rivisitazione, in chiave formativa, delle materie oggetto della formazione somministrata ai fini della qualificazione di mediatore esperto nonché l'insegnamento delle nozioni basilari (di carattere didattico ma non solo) necessarie a esercitare il ruolo di formatore.

Al termine del corso, è previsto lo svolgimento di una prova pratica che consiste in una simulazione finale dell'attività di formazione, sotto la supervisione dei docenti e il rilascio, da parte dell'università, di attestazione di “idoneità” ovvero di “non idoneità” del partecipante alla simulazione.

Anche per i mediatori esperti formatori è stabilito l'obbligo di formazione continua, che viene assicurata dalle università e dai centri in collaborazione paritetica tra loro, tramite un corso annuale di trenta ore effettive, organizzato in termini, modalità e contenuti analoghi a quelli previsti per la formazione dei mediatori esperti, per un numero massimo di cinquanta partecipanti. Al termine del corso è rilasciata dalle università attestazione dell'attività formativa svolta ai frequentanti, che sono onerati di comunicare la detta attestazione al responsabile dell'elenco dei mediatori esperti di cui all'art. 3 del d.m. 9 giugno 2023 (su cui v. infra) per l'aggiornamento del medesimo.

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