Tribunale di Velletri: indisponibilità di strumenti e personale tecnico per la riproduzione audiovisiva
18 Settembre 2023
Il Presidente del Tribunale di Velletri evidenzia che l'art. 510, comma 2, c.p.p., come novellato dalla riforma Cartabia stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2023, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti privati e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché gli atti di ricognizione e confronto siano documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salvo l'indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Allo stesso modo, l'art. 473-bis.5 c.p.c., anch'esso introdotto dalla riforma Cartabia, nel disciplinare le modalità di ascolto del minore, prevede che tale attività sia effettuata con registrazione audiovisiva e che, se per motivi tecnici non sia possibile procedere alla registrazione, il giudice descriva dettagliatamente nel verbale il contegno del minore.
Nel comunicato viene tuttavia riscontrato che parte del materiale tecnico necessario per le riproduzioni televisive, da destinare al settore penale del tribunale, è stato consegnato nei trascorsi mesi di giugno/luglio, mentre la fornitura richiesta per l'Ufficio del Giudice di Pace settore penale e per il settore civile del Tribunale è tuttora inevasa. Tale criticità è stata segnalata al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia che, con nota del 28 luglio 2023, ha indetto una riunione con le organizzazioni sindacali per esaminare la problematica.
Rilevato, peraltro, che nel settore penale non sarebbe comunque ipotizzabile l'utilizzazione di personale tecnico estraneo all'amministrazione, come prevede l'art. 139, comma 1, c.p.p., tenuto conto del numero di procedimenti penali che si celebrano quotidianamente in Tribunale tali richiedere, oltre ad un costo elevato, l'impiego di altrettanti tecnici.
Ritenuto, pertanto, che in attesa della risoluzione di tali problematiche, dovranno continuare le attività di fonoregistrazione già in uso nelle aule penali del tribunale.
Per i motivi evidenziati, il Presidente del Tribunale di Velletri prende atto e attesta che allo stato non vi sono le condizioni per avviare, ai sensi degli artt. 510, comma 2, c.p.p. e 473-bis.5 c.p.c. le attività di videoregistrazione digitale sia nel settore penale che in quello civile. Dispone i giudici, nel corso delle attività processuali, dovranno dare atti ei verbali di udienza del presente decreto.
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