Nel caso in esame, il Tribunale di Torino autorizzava una madre, in qualità di genitore esercente la potestà sui propri figli, «a prestare il consenso informato alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 ed i relativi richiami» per i minori, «anche in assenza del consenso» del padre. La Corte d'Appello rigettava il ricorso di quest'ultimo.
La Corte di Cassazione conferma le decisioni di primo e secondo grado, dichiarando inammissibile il ricorso del padre protagonista della vicenda ed evidenzia l'indirizzo ermeneutico, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il provvedimento emesso, in sede di reclamo, avverso il decreto con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori exart. 709-ter c.p.c., ha autorizzato la vaccinazione contro il COVID-19 del figlio minorenne senza il consenso dell'altro genitore, si configura come un provvedimento di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno degli stessi all'interesse del minore, costituendo, pertanto, espressione di una forma gestoria dell'interesse di quest'ultimo, con conseguente esclusione dell'impugnabilità anche ai sensi dell'art. 111 Cost.» (Cass. n. 28331/2017, Cass. n. 21667/2015, Cass. n. 6320/2023)
Ne consegue che:
«l'art. 111, settimo comma, Cost. è garanzia del diritto di chi sia (stato) parte di un procedimento da svolgere in contraddittorio con una parte contrapposta, in funzione dichiarativa di un proprio diritto soggettivo»;
«da ciò resta integrata la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione in ordine al provvedimentoconclusivo di quel procedimento, qualunque ne sia la forma, secondo il concetto di decisorietà»;
«nelle fattispecie procedimentali soggette al modello camerale, la caratteristica di decisorietà, cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge, parimenti attinge la natura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettive contrapposte, ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibili di assorbimento in decisioni “altre”: provvedimenti modificabili - sì - ma solo in forza del sopravvenire di circostanze nuove e diverse, secondo i canoni del giudicato cd. allo stato degli atti o, come anche suol dirsi, del giudicato rebus sic stantibus».
Fonte: dirittoegiustizia.it
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.