Sentenza impugnata redatta in formato digitale: quando il ricorso per cassazione è improcedibile?
19 Settembre 2023
Nella specie la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione improcedibile in quanto la ricorrente aveva depositato una copia della sentenza che non recava alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; nè, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all'originale informatico.
I giudici hanno in merito evidenziato che, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l'attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo "nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati" (Cass. civ. n. 2362/2019; Cass. civ. n. 24891/2018; Cass. civ. n. 21192/2021).
Ne consegue dunque che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all'originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte. |