La Camera ha approvato il reato di omicidio nautico

Redazione Scientifica
20 Settembre 2023

Approvata poco fa dalla Camera, in via definitiva, con 288 voti favorevoli e 1 contrario, la proposta di legge sull'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.

Il testo aveva ricevuto il via libera dal Senato lo scorso febbraio. L'ultimo passo sarà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo art. 589-bis c.p. (Omicidio stradale o nautico) prevede che:

  • chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni;
  • chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'art. 3 del codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171) in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica data dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

All'art. 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime), si prevede che:

  • chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime;
  • chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'art. 3 del codice della nautica da diporto, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt. 186, comma 2, lettera c), e 187 c.d.s., di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli artt. 53-bis, comma 2, lett. c), e 53-quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

*Fonte: DirittoeGiustizia

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