Nel processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere disposta l'adozione mite

Francesca Ferrandi
21 Settembre 2023

Nonostante la pluralità di modelli di adozione presenti nel nostro ordinamento imponga di valutare, oramai, anche il ricorso al modello di adozione che non recida del tutto i rapporti del minore con la famiglia di origine in presenza di situazioni di semi abbandono, il quadro normativo esistente non consente di superare lo schema normativo che delinea in realtà due procedimenti ben delineati e definiti, come quello dell'adozione legittimante e quello dell'adozione c.d. mite.

Da qui, dunque, l'impossibilità di un passaggio endoprocedimentale tra l'una e l'altra procedura e l'altrettanto evidente impossibilità di una “conversione” della domanda volta alla dichiarazione di adozione legittimante in quella di adozione c.d. mite.

Questo il principio di diritto che si trae dalla presente pronuncia con cui la Prima Sezione civile ha cassato la sentenza impugnata, decidendo la causa nel merito.

Il caso. Nell'ambito di una procedura di adottabilità di un minore affetto da disturbo dello spetro autistico, il Tribunale per i minorenni aveva ritenuto che lo stato di abbandono in cui versava il piccolo fosse da considerarsi irreversibile e non dipendente da causa di forza maggiore, ma conseguente alla constatazione della inadeguatezza genitoriale, come accertata in sede di ctu. Pertanto, a detta del Tribunale, lo stato di abbandono era ormai definitivo e occorreva fornire al minore un contesto di vita stabile, affettivamente supportivo, con interventi abilitativi mirati. Tale decisione, però, veniva riformata in sede di appello dove, all'esito dell'audizione personale dei genitori appellanti e, in particolare, dell'espletamento di una nuova ctu, veniva dichiarata la condizione di semi abbandono del minore, e, per l'effetto, l'adottabilità dello stesso ai sensi della lett. d) dell'art. 44 l. 184/1983, nonché confermata la decadenza dalla responsabilità genitoriale degli appellanti. Da qui, il ricorso per cassazione promosso dai genitori.

Adozione mite e adozione legittimante a confronto. La Suprema Corte, nell'affrontare il caso in questione, ha ricordato che l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), l. n. 184/1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui, alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale, fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti.

L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'”extrema ratio”, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si ponga in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.

Pertanto, il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione “mite”, ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione “piena” (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Di conseguenza, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. n. 184/1983.

La soluzione. Ciò posto, nel caso di specie, in assenza dell'accertamento dello stato di abbandono, secondo la S.C., la domanda di adottabilità non poteva essere accolta, senza neanche la possibilità, tuttavia, di una sua conversione in domanda di adozione “mite”, con relativa dichiarazione giudiziale, come concretamente avvenuto nel caso de quo, di stato di semi abbandono e di adottabilità ex art. 44, lett. d), l. 184/1983. Non reputando, quindi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso la causa nel merito, dichiarando non luogo a procedere sulla domanda di adozione non essendo emersa una situazione di abbandono del minore.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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