Albo speciale per patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori: l'assenza di abilitazione impedisce la difesa in giudizio della parte

Redazione Scientifica
21 Settembre 2023

Il difetto di iscrizione all'Albo forense per le Giurisdizioni superiori impedisce il patrocinio avanti le medesime giurisdizioni.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l'appello proposto per la riformadella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la quale i ricorrenti impugnavano il decreto del Comune di acquisizione coattiva al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 42-bis del D.p.r. n. 327/2001, di una porzione del terreno.

In particolare, il Collegio a conclusione della trattazione ha posto in rilievo che nell'atto di appello era indicato quale difensore un avvocato che non risultava iscritto all'Albo forense per le Giurisdizioni superiori.

Al riguardo il Collegio ha ritenuto che l'indicazione dell'iscrizione al predetto Albo forense, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno di atti processuali, comporta ex se l'assunzione dello status di difensore costituito nel giudizio e, quindi, costituisce astrattamente la titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l'accesso al Processo Amministrativo Telematico (PAT), in ragione, appunto, della sussistenza dello ius postulandi innanzi le Giurisdizioni superiori.

Ad avviso del Collegio, il difetto di iscrizione all'Albo speciale dei patrocinatori davanti alle Giurisdizioni superiori, pone una questione di liceità, per molteplici aspetti, non soltanto disciplinari, con riguardo al comportamento sia del difensore indicato nell'atto, in caso di sua consapevolezza, sia di quello che ha sottoscritto l'atto processuale, in caso diverso.

Invero, nel caso di sottoscrizione degli atti processuali da parte di avvocati muniti dell'iscrizione all'Albo forense per le Giurisdizioni superiori permane la responsabilità del difensore non iscritto al predetto Albo speciale che ha sottoscritto lo stesso atto processuale, privo della relativa abilitazione professionale.

Di conseguenza, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza emessa ha disposto l'esclusione dell'avvocato dall'accesso al portale del Processo Amministrativo Telematico per quanto riguarda la controversia oggetto della trattazione, fino a quando il difensore non fornirà la prova dell'iscrizione all'Albo speciale.

Il Collegio ha disposto, altresì, latrasmissione della sentenza, per l'accertamento definitivo dell'iscrizione all'Albo forense per le Giurisdizioni superiori e al Consiglio nazionale forense e al Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvocato, per le conseguenze dell'eventuale illecito.

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