Istanza di accelerazione: l'omesso deposito non può condizionare l'ammissibilità della domanda di equa riparazione

Redazione Scientifica
21 Settembre 2023

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001, nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, in favore di chi abbia subito un'irragionevole durata del processo, in caso di mancato deposito nei giudizi davanti alla Corte di cassazione di un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini massimi previsti dalla medesima legge.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del Codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione nel caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

La Suprema Corte, richiamando la propria posizione esposta con riferimento all'analogo istituto dell'istanza di accelerazione prevista per il processo penale (sentenza n. 175 del 2021), ha affermato che la disciplina processuale del giudizio davanti alla Corte di cassazione non ricollega al deposito dell'istanza di accelerazione "alcun effetto significativo sui tempi del procedimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come conseguenza della presentazione di essa, l'attivazione, fosse pure mediata dalla valutazione del giudice, di un diverso – e, in tesi, più celere – modulo procedimentale per addivenire alla decisione della causa".

La Corte conclude affermando che la mancata presentazione dell'istanza di accelerazionepuò eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo ex lege n. 89/2001.

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