Giudice ordinario: è competente in caso di richiesta di restituzione delle quote associative versate ad un circolo della Marina militare
21 Settembre 2023
Il Codice dell'ordinamento militare disciplina il Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia quale ente militare ad appartenenza necessaria, alimentato in parte con le quote associative obbligatoriamente poste a carico degli iscritti, in quanto gli ufficiali in servizio delle Forze armate e della Guardia di finanza sono iscritti di diritto al Circolo e sono tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, che è destinata ad alimentare le risorse necessarie per il funzionamento del Circolo ed è stabilita annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ne consegue che il rapporto che lega i soci ai circoli della Marina militare segue, al pari delle altre Forze armate, lo schema ordinario dell'organizzazione tra militari, avente natura di associazione di diritto privato, ferme restando la direzione e il coordinamento dei circoli da parte dell'Ente circoli della Marina militare.
In tale schema di natura privatistica, il pagamento delle quote associative trova giustificazione nel rapporto associativo, con conseguente applicazione della disciplina del codice civile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso, avendo ad oggetto la pretesa alla restituzione di quote versate ad un'associazione avente natura privatistica, assoggettata alla disciplina del codice civile, sia inammissibile, ai sensi dell'art. 7, comma 8, cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. |