Mandato d'arresto europeo: il ne bis in idem non osta alla sua esecuzione per il medesimo reato commesso in più Stati UE se i fatti alla base non sono identici

La Redazione
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22 Settembre 2023

La CGUE, adita in via pregiudiziale dalla Corte centrale spagnola, afferma, con sentenza del 21 settembre 2023 (C-164/22) che il divieto della doppia incriminazione non impedisce l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo nei confronti del responsabile di un sistema piramidale fraudolento messo in atto in Spagna e in Portogallo se i fatti all'origine delle condanne nei due Paesi non appaiono, infatti, identici. Nel caso in esame, sebbene il modus operandi del ricercato sia identico, le attività sono state messe in atto attraverso persone giuridiche diverse. Inoltre, l'attività fraudolenta è stata proseguita in Portogallo dopo l'avvio di un procedimento di indagine e la cessazione dell'attività in Spagna. La sentenza spagnola concerne dunque l'attività fraudolenta messa in atto in Spagna a danno di persone residenti in tale Stato membro, mentre la sentenza portoghese concerne quella messa in atto in Portogallo a danno di persone ivi residenti.

Un cittadino spagnolo era, a partire dalla fine del maggio 2001, presidente del consiglio di amministrazione di una società portoghese interamente controllata da una società spagnola, di cui era parimenti, a partire dalla fine di gennaio dello stesso anno, presidente del consiglio di amministrazione. L'attività principale delle due società era la stessa: la commercializzazione di prodotti d'investimento che dissimulava un sistema piramidale fraudolento. L'adesione massiccia di privati a tali prodotti d'investimento ha consentito alla società portoghese di sperimentare una crescita e un'espansione eccezionali. A seguito dell'intervento delle autorità giudiziarie spagnole nella primavera del 2006 e, successivamente, delle autorità giudiziarie portoghesi, le società hanno cessato le loro attività, il che ha comportato perdite finanziarie significative per gli investitori.

Tale cittadino spagnolo sconta in Spagna una pena detentiva di undici anni e dieci mesi per truffa aggravata e riciclaggio di denaro, pena a cui è stato condannato con una sentenza del 2018 e che è divenuta definitiva nel 2020. Egli è stato parimenti condannato in Portogallo a una pena detentiva di sei anni e sei mesi per truffa aggravata.

Un mandato d'arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») è allora stato emesso nei suoi confronti in Portogallo ai fini dell'esecuzione di tale pena e trasmesso alle autorità spagnole competenti.

Nel dicembre 2021, la Corte centrale spagnola ha rifiutato l'esecuzione di detto MAE con la motivazione che la persona ricercata era un cittadino spagnolo, decidendo al contempo l'esecuzione in Spagna della pena inflitta in Portogallo.

Il ricercato, che ha proposto appello avverso tale decisione, sostiene che né il MAE né la sentenza portoghese possono essere eseguiti: a suo parere, i fatti all'origine della sentenza spagnola sono gli stessi che hanno costituito oggetto della sentenza portoghese. Egli lamenta dunque una violazione del principio del ne bis in idem. Secondo tale principio, sancito in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nessuno può essere perseguito o condannato penalmente due volte per lo stesso reato.

Adita in via pregiudiziale dalla Corte centrale spagnola, la Corte di giustizia ricorda, nella sua sentenza pronunciata il 21 settembre 2023, che la decisione quadro relativa al MAE [1] contiene un motivo di non esecuzione obbligatoria che rispecchia il principio del ne bis in idem e che mira a evitare che una persona sia nuovamente perseguita o giudicata penalmente per gli stessi fatti.

Tale decisione quadro osta, dunque, all'esecuzione di un MAE emesso da uno Stato membro (in questo caso, il Portogallo), quando la persona ricercata è già stata oggetto di una sentenza definitiva in un altro Stato membro (in questo caso, la Spagna) e vi sconta una pena detentiva per il reato constatato in tale sentenza, a condizione che la persona di cui trattasi sia perseguita per gli stessi fatti nello Stato membro emittente.

Per quanto riguarda quest'ultima condizione, la Corte ricorda altresì che il principio del ne bis in idem si applica solo quando i fatti di cui trattasi sono identici. Deve quindi sussistere un insieme di circostanze concrete derivanti da eventi che sono, in sostanza, gli stessi, in quanto coinvolgono lo stesso autore e sono inscindibilmente legati tra loro nel tempo e nello spazio. Per contro, non occorre, per dimostrare la sussistenza degli «stessi fatti», tenere conto della qualificazione dei reati in discussione secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione (in questo caso, la Spagna).

Pur essendo la Corte centrale spagnola a dover determinare se i fatti siano identici nel caso di specie, la Corte le fornisce elementi di interpretazione a tal fine.

Al riguardo, la Corte rileva che il ricercato ha ripetuto in Portogallo l'attività fraudolenta messa in atto in Spagna. Sebbene il modus operandi sia identico, le attività sono state messe in atto attraverso persone giuridiche diverse. Inoltre, l'attività fraudolenta è stata proseguita in Portogallo dopo l'avvio di un procedimento di indagine e la cessazione dell'attività in Spagna. Peraltro, la Corte centrale spagnola ha precisato che la sentenza spagnola concerne l'attività fraudolenta messa in atto in Spagna a danno di persone residenti in tale Stato membro, mentre la sentenza portoghese concerne quella messa in atto in Portogallo a danno di persone ivi residenti.

In tale contesto, la Corte conclude che, con riserva di verifica da parte della Corte centrale, sembra che i fatti oggetto delle sentenze spagnola e portoghese non siano identici.

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[1] Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).