L'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate a mezzo PEC integra sempre un'ipotesi di nullità generale?

Redazione scientifica
25 Settembre 2023

L'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/20206, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame.

La Corte di legittimità, nella sentenza 22 agosto 2023, n. 35407, ha esaminato il ricorso per cassazione proposto dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bari che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per il reato di evasione. Per quanto di interesse, tra i motivi di ricorso, l'imputato lamentava che la Corte d'appello non avrebbe considerato le conclusioni scritte depositate dalla difesa a mezzo PEC dell'8 marzo 2022.

I giudici hanno ritenuto il motivo infondato, in quanto il ricorso non conteneva alcuna specificazione del contenuto delle conclusioni che sarebbero state ignorate dalla Corte e, dunque, non era possibile stabilire se l'allegato avesse un contenuto diverso dalla mera riproduzione o dalla sintesi dei contenuti dell'atto d'appello compiutamente valutato dalla Corte. Secondo la giurisprudenza di legittimità, del resto, «in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa».

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