È consumatore il socio di s.r.l. che incarica un avvocato di agire contro gli amministratori?

La Redazione
06 Ottobre 2023

Per determinare se sia applicabile la tutela del consumatore ad un contratto d'incarico professionale conferito da una persona fisica ad un avvocato, è necessario stabilire se tale persona abbia agito o meno per scopi di natura privata. La Cassazione si è pronunciata in un caso in cui a conferire l'incarico era un socio di s.r.l. e lo scopo dell'incarico era quello di promuovere un'azione di responsabilità contro gli amministratori della società.

Non è qualificabile come consumatore il socio di una società di capitali (nel caso di specie, di una s.r.l.), con una quota di partecipazione pari al 25% del capitale sociale, che affida un incarico professionale a titolo oneroso a un avvocato, al fine di promuovere un’azione di responsabilità contro gli amministratori della stessa società.

È il principio affermato dalla Cassazione con riferimento a una clausola contenuta nel contratto di conferimento dell'incarico all'avvocato.

Nello specifico, l'accordo prevedeva che all'avvocato sarebbe stato corrisposto un compenso per l'esecuzione dell'incarico parametrato alla tariffa professionale (tale compenso veniva pattuito in circa 7.000 euro), con l'ulteriore previsione che, se l'importo delle spese legali liquidato giudizialmente fosse stato superiore alla suddetta somma, sarebbe stata riconosciuta la differenza all'avvocato (in concreto, le spese processuali liquidate furono di 25.000 euro). 

Secondo la Cassazione, non si applica la disciplina a tutela del consumatore e, quindi, tale clausola non può considerarsi vessatoria. Infatti, il cliente/socio non ha agito nella veste di consumatore per scopi privati, in quanto:

  • è titolare di una quota di partecipazione consistente e non trascurabile di un quarto del capitale sociale;
  • l'incarico professionale riguarda l'esercizio, da parte del socio stesso, dell'azione di responsabilità contro gli amministratori (ai sensi dell'art. 2476 c. 3 c.c.) e il cliente/socio è legittimato a proporre tale azione in forza del collegamento funzionale con la società e nell'interesse preminente di quest'ultima. 

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