Criterio di aggiudicazione del minor prezzo e rispondenza delle offerte alle specifiche tecniche indicate dalla lex specialis
26 Settembre 2023
Il caso. Con il ricorso introduttivo la società ricorrente contesta gli esiti di una procedura di acquisto, mediante R.M.C., di forniture ed installazioni sanitarie, tra cui, per il lotto in esame, di Spirometri avanzati, da aggiudicarsi in base al criterio del minor prezzo.
Ad avviso della ricorrente l'offerta aggiudicataria non risponderebbe alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis in merito al requisito “analisi pressione/volume (calcolo compliance)”, posto in particolare che, trattandosi di procedura con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, la rispondenza alle richieste tecniche avrebbe carattere decisivo, vincolando l'offerta a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali.
In effetti, dalla disposta verificazione è emerso che il calcolo compliance, nell'offerta della controinteressata, viene demandato ad attività successiva svolta in autonomia dai tecnici interessati, utilizzando i dati di pressione e volume registrati.
L'Amministrazione resistente precisava l'erroneità delle conclusioni del verificatore, avendo attribuito al calcolo della compliance finalità diagnostica laddove, invece, la possibilità di esecuzione di tale calcolo non doveva intendersi in termini di caratteristiche diagnostiche, volendo l'ASL, nella sua discrezionalità “scegliere di avere un macchinario che abbia anche caratteristiche non diagnostiche e che pertanto, vista anche la possibilità che non verrà mai utilizzato come avvenuto sin ora, costi meno.”
Precisa in proposito il TAR che l'Amministrazione si autovincola alle richieste formulate negli atti di gara e, nel rispetto dei principi di affidamento e di par condicio tra i concorrenti, non può assumere decisioni che si discostino da essi senza prima rideterminare, nelle forme dell'autotutela e non certo in maniera implicita, le “regole di gara” in maniera palese e chiara per tutti i concorrenti.
Nel caso di specie, il Capitolato richiedeva chiaramente il “calcolo della compliance transpolmonare” e a tale requisito la ricorrente ha risposto offrendo una strumentazione che fosse in grado di garantire tale diagnostica, a nulla rilevando che poi, nei fatti, tale richiesta fosse, probabilmente, eccessiva rispetto all'uso (pratica clinica ambulatoriale) che la ASL ne avrebbe dovuto fare.
Laddove, inoltre, la ASL avesse voluto legare tale requisito alla mera possibilità di effettuare “ricerca scientifica in futuro” (consentendo in tal modo l'offerta di strumentazioni meno sofisticate e fondate, come emerso in sede di verificazione, su modalità di calcolo affidate a valutazioni successive dei tecnici) lo avrebbe dovuto specificare nel Capitolato, trattandosi di attività meramente eventuale rispetto a quella di tipo diagnostico più consona al servizio ambulatoriale medico.
In conclusione. Il Collegio, prendendo atto delle conclusioni del verificatore, ritiene fondato il ricorso, a fronte di una procedura da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ove è assai stringente la rispondenza delle offerte ai requisiti richiesti dal bando, non residuando margini di valutazione tecnico-discrezionale da parte dell'Amministrazione. |