Project financing: non sussiste l'obbligo di presenza di un giovane professionista progettista nel RTI

Davide Cicu
26 Settembre 2023

Nell'affidamento di una concessione con la formula del project financing, in cui la prestazione principale è data dall'esecuzione del servizio offerto, la progettazione rappresenta una prestazione meramente accessoria e non trova, pertanto, applicazione l'art. 4 D.M. n. 263/2016, che concerne l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ed è posto a garanzia della presenza di giovani professionisti nei raggruppamenti che concorrono ai bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee.

L'oggetto di causa. Nell'ambito della gara bandita da un Ente Locale per “l'affidamento in concessione, mediante Finanza di progetto, della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, adeguamento normativo, riqualificazione”, il RTI, secondo graduato, ha impugnato l'aggiudicazione a favore di altro RTI: nella parte in cui la ricorrente principale non è stata esclusa dalla procedura e/o laddove gli atti recanti la disciplina di gara siano da intendersi nel senso di non prescrivere l'esclusione del concorrente in costanza delle carenze e delle incongruità che gravano sull'offerta presentata. Segnatamente, la ricorrente ha lamentato che il RTI aggiudicatario avesse partecipato senza indicare, nella propria offerta tecnica, un giovane professionista previsto per legge rimarcando in particolare l'omessa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 263/2016.

Il quadro normativo. L'art. 4 del d.M. n. 263/2016 concerne i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, nonché per garantire la presenza dei giovani professionisti nei gruppi che concorrono ai bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Peraltro, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, la norma fissata ha finalità di carattere promozionale e non natura imperativa, come obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, in quanto nel far riferimento alla ‘presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista', non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che deve intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1680; Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2021, n. 2680).

L'infondatezza del ricorso. In base a queste premesse il TAR ha rigettato il ricorso.

Anche nel caso che ci occupa il Disciplinare di gara non ha richiesto, a pena di esclusione, ai concorrenti l'indicazione nella propria offerta del nominativo del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione.

Un generico riferimento in tal senso è, infatti, contenuto solo in uno dei modelli di dichiarazione allegati alla lex specialis, che è stato ritenuto privo di carattere prescrittivo e frutto, in effetti, di un mero refuso.

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