Condizioni di ammissibilità dell'intervento in appello: l'interesse dell'appellante deve essere diretto e collegato al ricorso principale

Redazione Scientifica
26 Settembre 2023

È inammissibile l'intervento diretto in appello del soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso principale, trovandosi nella stessa situazione soggettiva degli originari ricorrenti.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto da una società di costruzioni contro un Comune, per la riformadella sentenza del T.A.R. per il Lazio che annullava il permesso di costruire in variante adottato in esecuzione della propria sentenza di annullamento del permesso originario, per la mancata conformità del titolo edilizio alle norme di P.R.G. e del Piano Particolareggiato.

In via preliminare, tra l'altro, il Collegio ha esaminato l'eccezione di inammissibilità dell'intervento ad opponendum sollevata dalla appellante.

Sulla base dei principi consolidati della giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha ritenuto fondata l'eccezione sollevata.

Nello specifico il Collegio ha rilevato che l'interesse dell'interventore diretto in appello, sia ad adiuvandum che ad opponendum, ai sensi dell'art. 97 c.p.a., deve essere “dipendente” o “collegato” rispetto a quello dell'attore o della amministrazione ai sensi dell' art. 97 c.p.a.

Nel caso di specie, osserva il Collegio, l'intervento diretto è proposto da soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso principale trovandosi nella stessa situazione soggettiva degli originari ricorrenti.

Invece, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'intervento ad adiuvandum o ad opponendum può essere proposto da un soggetto titolare di un interesse “collegato” o “dipendente” da quello azionato dal ricorrente oppure da quello della parte resistente in giudizio.

L'interveniente trova ingresso nel processo amministrativo per sostenere le ragioni del ricorrente o del resistente e conseguire un vantaggio “riflesso” dall'accoglimento del ricorso principale o dal suo rigetto. Non è ammissibile l'intervento principale per far valere un interesse autonomo, incompatibile oppure uguale e parallelo, con l'interesse e la posizione soggettiva delle altre parti del processo.

Peraltro, la sussistenza di termini perentori di decadenza nel processo amministrativo, per la sua natura impugnatoria, impedisce l'ingresso di un terzo in un giudizio tra altri soggetti per sostenere l'interesse che avrebbe potuto azionare con la proposizione di un ricorso autonomo per non eludere il termine di decadenza disposto per l'impugnazione degli atti e provvedimenti.

Inoltre, il Collegio ha evidenziato che la mera presentazione di esposti non costituisce un fondamento dell'interesse alla proporre un atto di intervento.