Equa riparazione per ragionevole durata del processo: la domanda è inammissibile per mancato esperimento del rimedio preventivo dell'istanza di accelerazione

Redazione Scientifica
27 Settembre 2023

È incostituzionale l'art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della domanda di equa riparazione, in caso di mancato esperimento del rimedio preventivo di cui all'art. 1-ter, comma 6, della medesima legge.

I rimedi preventivi sono, in linea di principio, non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che i procedimenti giudiziari si protraggano eccessivamente nel tempo.

Non rientra, però, nell'alveo categoriale de quo l'imposizione di adempimenti che costituiscano espressione di una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo.

La presentazione dell'istanza di accelerazione, da depositare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, introdotta come rimedio preventivo nell'ambito del processo dall'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89/2001, non offre alcuna garanzia di contrazione dei tempi processuali, non innesta un modello procedimentale alternativo e non costituisce perciò uno strumento a disposizione della parte interessata per prevenire l'ulteriore protrarsi del processo, né implica una priorità nella trattazione del giudizio.

L'omessa presentazione di tale istanza può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell'interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell'indennizzo.

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