Osservatorio antimafia - Il provvedimento interdittivo ex art. 14 TU Sicurezza sul lavoro dev'essere adottato entro un termine ragionevole
05 Settembre 2023
Il caso. L'Ispettorato territoriale del Lavoro nel corso di un accertamento presso un cantiere di una società esecutrice di lavori pubblici rilevava alcune violazioni relative alla tutela della sicurezza dei lavoratori, disponendo quindi la sospensione dell'attività professionale. Nella stessa sede veniva inoltre imposto alla società, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, di adeguarsi alle prescrizioni finalizzate ad ottemperare alle mancanze riscontrate. Con successivo provvedimento l'Ispettorato, prendendo atto dell'ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'impresa, revocava il provvedimento di sospensione dell'attività. A distanza di più di un anno il MIT adottava un provvedimento con cui veniva disposta l'interdizione della società alla contrattazione con la pubblica amministrazione ai sensi del richiamato art. 14 d.lgs. n. 81/2008. La società impugnava il provvedimento interdittivo lamentando, tra l'altro, la violazione dei principi di celerità e buon andamento (nonché della normativa speciale di riferimento) per avere il Ministero adottato l'atto in un momento di molto successivo alla revoca della sospensione delle attività disposta dall'Ispettorato. La decisione del TAR Lazio. Il Collegio ha in primo luogo osservato che, anche alla luce di quanto affermato nello stesso decreto di interdizione, quest'ultimo avrebbe dovuto coprire la parentesi temporale intercorrente tra la sospensione delle attività disposta dall'Ispettorato e la successiva revoca della sospensione, a sua volta adottata in ragione dell'ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'impresa. La lettura sarebbe peraltro confermata dalla circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006, in forza della quale l'Amministrazione si deve attivare entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con successivo provvedimento finale da emanarsi “tempestivamente”, una volta acquisita tutta la documentazione. In particolare, è ivi indicato specificamente che “il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione”. Secondo il TAR, quindi, trascorso un lasso di tempo ragionevole dalla ricezione della documentazione, sarebbe certamente applicabile il principio generale di speditezza dell'azione amministrativa, espresso quale riflesso del buon andamento dall'art. 97 Cost., e comunque richiamato nella Circolare. Conseguentemente, ogni provvedimento che sia adottato oltre un termine “ragionevole”, dev'essere congruamente motivato sulle ragioni del ritardo, anche in osservanza dell'ulteriore principio generale di “affidamento” che deve legare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. Tale tempestività deve essere ragionevolmente valutata, nel senso che possa essere derogata solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua mancata osservanza. In ragione di ciò il TAR ha confermato l'illegittimità del provvedimento gravato, per essere stato adottato oltre un termine considerato “ragionevole”, nonché in un momento successivo alla revoca della sospensione delle attività disposta dall'Ispettorato, senza alcuna motivazione sul punto. |