Osservatorio antimafia - Il provvedimento interdittivo ex art. 14 TU Sicurezza sul lavoro dev'essere adottato entro un termine ragionevole

Tommaso Cocchi
05 Settembre 2023

Il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento interdittivo ex. art.14 del d.lgs. 81/2008 dev'essere concluso entro un termine ragionevole, poiché ispirato ai canoni di speditezza, buon andamento e certezza del diritto. 

Il caso. L'Ispettorato territoriale del Lavoro nel corso di un  accertamento  presso un  cantiere  di una  società  esecutrice di  lavori pubblici  rilevava alcune  violazioni  relative alla  tutela  della  sicurezza  dei lavoratori, disponendo quindi la  sospensione  dell'attività professionale. Nella stessa sede veniva inoltre imposto alla società, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008, di adeguarsi alle  prescrizioni  finalizzate ad ottemperare alle mancanze riscontrate. Con successivo provvedimento l'Ispettorato, prendendo atto dell'ottemperanza  alle prescrizioni da parte dell'impresa,  revocava  il provvedimento di  sospensione  dell'attività. 

A distanza di più di un anno il MIT adottava un provvedimento con cui veniva disposta l'interdizione della società alla contrattazione con la pubblica amministrazione ai sensi del richiamato art. 14 d.lgs. n. 81/2008.

La società  impugnava  il  provvedimento interdittivo  lamentando, tra l'altro, la violazione dei  principi  di  celerità  e buon andamento  (nonché della normativa speciale di riferimento) per avere il Ministero adottato l'atto in un momento di molto successivo alla revoca della sospensione delle attività disposta dall'Ispettorato.

La decisione del TAR Lazio. Il Collegio ha in primo luogo osservato che, anche alla luce di quanto affermato nello stesso  decreto  di  interdizione, quest'ultimo avrebbe dovuto coprire la parentesi temporale intercorrente tra la sospensione delle attività disposta dall'Ispettorato e la successiva revoca della sospensione, a sua volta adottata in ragione dell'ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'impresa.

La lettura sarebbe peraltro confermata dalla circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006, in forza della quale l'Amministrazione si deve attivare entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con successivo provvedimento finale da emanarsi “tempestivamente”, una volta acquisita tutta la documentazione. In particolare, è ivi indicato specificamente che “il  procedimento  avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente  concluso  entro  45 giorni  dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione”.

Secondo il TAR, quindi, trascorso un lasso di tempo ragionevole dalla ricezione della documentazione, sarebbe certamente applicabile il  principio  generale di  speditezza  dell'azione amministrativa, espresso quale riflesso del buon andamento dall'art. 97 Cost., e comunque richiamato nella Circolare. Conseguentemente, ogni provvedimento che sia adottato oltre un termine “ragionevole”, dev'essere congruamente motivato sulle ragioni del ritardo, anche in osservanza dell'ulteriore principio generale di “affidamento” che deve legare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione. Tale  tempestività  deve essere  ragionevolmente valutata, nel senso che possa essere derogata solo in presenza di  giustificazioni oggettive  per la sua  mancata osservanza.

In ragione di ciò il TAR ha confermato l'illegittimità del provvedimento gravato, per essere stato adottato oltre un termine considerato “ragionevole”, nonché in un momento successivo alla revoca della sospensione delle attività disposta dall'Ispettorato, senza alcuna motivazione sul punto.

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