Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge in materia di immigrazione e protezione internazionale
28 Settembre 2023
Il decreto «modifica la disciplina relativa alla procedura speciale di trattazione della richiesta di una domanda di protezione internazionale “reiterata” (cioè successiva rispetto ad una prima domanda di protezione già presentata e già rigettata definitivamente nel merito), nei casi in cui tale domanda sia ri-presentata dal richiedente nella fase di “concreta” esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio nazionale (la cosiddetta “domanda sulla scaletta dell'aereo”)». Sarà il Questore, sentito il Presidente della Commissione territoriale, l'autorità competente all'esame. La presentazione della richiesta non interromperà la procedura di allontanamento dal territorio nazionale, salvo nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione.
In tema di riconoscimento della protezione internazionale, viene modificata la disciplina dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dalle strutture di accoglienza prevedendo inoltre, in caso di suo allontanamento volontario, la sospensione dell'esame della domanda e la possibilità di richiederne la riapertura, per una sola volta, entro 12 mesi. Inoltre, «si riduce da 12 a 9 mesi la sospensione della possibilità di espulsione e si introduce una particolare disciplina nel caso in cui lo straniero non si presenti per la verifica dell'identità dichiarata e per la formalizzazione della domanda. In tal caso, il procedimento si considera estinto, sicché lo straniero, se rintracciato in territorio nazionale in un momento successivo al suo allontanamento volontario, non potrà chiedere la riapertura della procedura già avviata e sospesa, ma potrà comunque eventualmente ri-manifestare l'intenzione di richiedere la protezione internazionale».
Altro punto focale del decreto sono i minori non accompagnati. Il testo prevede che «dopo una prima accoglienza in strutture governative finalizzate a esigenze di soccorso e protezione immediata, siano accolti nella rete dei centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)». In caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dal Comune, essa è disposta dal Prefetto attraverso l'attivazione di strutture temporanee esclusivamente dedicate ai MSNA. «In caso di momentanea indisponibilità di strutture temporanee, il prefetto potrà disporre il provvisorio inserimento del minore - che ad una prima analisi appaia di età superiore ai sedici anni - per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in una specifica sezione dedicata nei centri e strutture diversi da quelli riservati ai minori».
Per l'accertamento dell'età dei «sedicenti minori stranieri non accompagnati», il Governo ha stabilito che «in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste sia nel territorio nazionale), l'autorità di pubblica sicurezza possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dando immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione».
Infine, viene garantito l'accesso nelle strutture del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) a tutte le donne (non più solo a quelle in stato di gravidanza) e si rende maggiormente chiara ed effettiva la procedura per l'espulsione dei cittadini extra-UE soggiornanti di lungo periodo in Italia, nei casi in cui sia destinatario di misure di sicurezza diverse dalla detenzione in carcere.
*Tratto da DirittoeGiustizia |