Il divieto di esportazione post mortem di embrioni e gameti per evitare il “dumping” etico

28 Settembre 2023

Il consenso del coniuge deceduto o la presenza di un embrione non sono sufficienti ad autorizzare l'impianto di gameti o embrioni post mortem.

In assenza di consenso all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla riproduzione post mortem, la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur segnalando alcune incoerenze della normativa, ha dichiarato la compatibilità con l'art. 8 CEDU della scelta operata dal legislatore nazionale del divieto di procreazione post mortem e di esportazione di gameti ed embrioni a tale scopo. Il divieto di esportazione, secondo il giudizio della Corte, è compatibile con il diritto al rispetto della vita privata delle ricorrenti, poiché in caso contrario il divieto assoluto di concepimento postumo si svuoterebbe di sostanza. D'altro canto, il divieto di esportazione di gameti o embrioni nasce dalla volontà di bilanciare gli interessi concorrenti alla luce dell'obiettivo perseguito dal legislatore di evitare una forma di “dumping” etico. In mancanza di collegamenti con l'ordinamento di destinazione, le circostanze del consenso del coniuge deceduto o della presenza di un embrione non sono sufficienti a dimostrare una violazione eccessiva del diritto delle ricorrenti all'autodeterminazione.

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